Contenzioso

I macchinari non funzionano? Il datore di lavoro è responsabile delle lesioni causate all’operaio

A confermarlo è la Cassazione con la sentenza 5628/2023 che ha ribadito l’importanza di una verifica concreta sull’adeguatezza delle macchine e delle attrezzature messe a disposizione dei lavoratori

di Marco Pauletti

Il datore di lavoro è responsabile delle lesioni causate all’operaio, se ha consentito l’utilizzo di una macchina, che, per come assemblata e utilizzata, ha esposto il lavoratore a pericoli poi realizzatisi in concreto. A confermare questo delicato principio è la Corte di cassazione, con sentenza 5628/2023, che ha ribadito l’importanza di una verifica concreta sull’adeguatezza delle macchine e delle attrezzature messe a disposizione dei lavoratori.

Nel caso in esame, una Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado con la quale il legale rappresentante – nonché datore di lavoro - di una società di costruzioni, veniva condannato per omicidio colposo cagionato in violazione della disciplina sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (Dlgs. 81/2008). Come noto, tale delitto, è richiamato anche dall’articolo 25 septies comma 1 del Dlgs. 231/2001, che punisce l’ente con la sanzione pecuniaria sino a 1000 quote e la sanzione interdittiva.

In sintesi al datore veniva addebitato di aver permesso l’utilizzo di una macchina escavatrice inadeguata, vetusta e priva di cintura di sicurezza. A propria difesa eccepiva che il lavoratore avesse tenuto una condotta negligente. Nel ricorso per Cassazione evidenziava, tra l’altro, che la negligenza del lavoratore si era rivelata decisiva in quanto, se avesse indossato la cintura, le conseguenze dannose sarebbero state molto meno gravi, come confermato dai periti in primo grado.

La responsabilità del datore

La Suprema Corte, innanzitutto, si è soffermata sulla responsabilità del datore di lavoro. Anche ammettendo la negligenza e imprudenza della condotta del lavoratore deceduto essa non risultava abnorme. Inoltre il ricorrente era ben a conoscenza non solo dell’inadeguatezza del mezzo, ma anche della mancanza delle cinture di sicurezza.

In merito, viene richiamato il noto precedente “Thyssenkrupp”, in base al quale, in materia di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escluderne il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che sia imprevedibile, quanto che sia idonea ad attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.

Dunque, se da un lato il datore di lavoro era consapevole del rischio a cui esponeva i lavoratori, dall’altro erano assenti elementi di eccentricità della condotta del lavoratore: l'utilizzo dell’escavatore senza cintura di sicurezza, relativamente ad operazioni di scavo all'interno di una cava, è sintomatico di un comportamento certamente negligente, ma non eccentrico. Infatti, il rischio incombeva sul datore di lavoro.

Secondo i giudici della Cassazione, pertanto, era chiaro che non si era verificata, nella specie, l’interruzione del nesso causale tra la condotta del dipendente e quella del datore di lavoro necessaria per evitare la responsabilità penale di quest'ultimo. Da qui la conferma della condanna.

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