ApprofondimentoRapporti di lavoro

I nodi irrisolti della transazione novativa: qualificazione, imponibilità e rimedi

di Giuseppe Barbera e Attilio Romano

N. 38

guida-al-lavoro

Il regime contributivo delle somme erogate in forza di una transazione è spesso oggetto di controversie, soprattutto quando si parla di transazioni novative, che modificano il rapporto tra le parti. Sebbene il codice civile menzioni brevemente tali transazioni (art. 1976 c.c.), nella pratica i datori di lavoro tendono a esentare queste somme da contribuzione. Tuttavia, l'esenzione contributiva è legata alla natura della transazione, che è ancora oggetto di dibattito giuridico. La certificazione della transazione presso le commissioni competenti può temporaneamente prevenire contestazioni da parte degli enti previdenziali fino a eventuale sentenza.

Le transazioni novative creano un titolo autonomo distinto dal rapporto di lavoro precedente, escludendo l'obbligo contributivo per le elargizioni derivanti. La certificazione della transazione elimina l'incertezza, costringendo gli enti previdenziali a una "probatio diabolica" nei recuperi contributivi.

Una questione rilevante dal punto di vista pratico è la qualificazione delle transazioni con effetti novativi, la cui caratteristica determina l'insorgenza di un titolo autonomo, diverso e distinto...

  • [1] Cass. 2526/1999.

  • [2] Cass. sez. lav. 1980/2000, 17817/2005; Cass. 6861/2003, 7999/2010, 1067/2023.

  • [3] Cass. sez. lav. 710/1999; Cass. 27448/2005, 15444/2011, 23064/2016, 14772/2024

  • [4] Corte appello Messina sez. I, 336/2021; Corte appello Salerno sez. II, 478/2023; Tribunale Milano sez. VI, 2030/2021.

  • [5] Cass. sez. lav. 710/1999

  • [6] Cass. 27382/2019, 5353/2004, 15979/2002, 6673/2003.

  • [7] Cass. 8662/2019, 13650/2019, 31144/2019, 6001/2012, 2939/2001.

  • [8] Cass., sez. unite, 5652/1987, 5652/1987, 3935/1987.

  • [9] Cass., sez. unite, 6882/2019.

  • [10] Corte d'Appello di Roma, 15 ottobre 2019.

  • [11] Cass., sez. lav., 4811/1999; Cass. 9335/1995, 6923/1996, 49/1997, 3748/1998, 1372/1998.

  • [12] È, inoltre, incontroverso che le somme corrisposte, nell'ambito di un accordo transattivo, in conseguenza all'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, nell'ipotesi più frequente a fronte della rinunzia all'impugnativa del licenziamento, non costituiscono imponibile contributivo in considerazione dell'esplicita esclusione stabilita dall'articolo 12 comma 4 lett. b) L. 153/1969, ma costituiscono reddito fiscale stante l'attrazione nella nozione omnicomprensiva di reddito di cui all'articolo 51 del TUIR , sol che si consideri esclusione dalla base imponibile ai fini contributivi non solo le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori ma anche "quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione", fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso".

  • [13] Cass. 13578/2016.

  • [14] Cass. sez. lav. 20146/2010, 19587/2017, 27933/2017, 15411/2020; Corte di Appello Roma 3073/2021; Corte Appello di Perugia 4/2023; Tribunale Teramo, sez. lav., 593/2022.

  • [15] Risoluzione 356/E/2007.

  • [16] ] INPS, msg. 7585/2006.

  • [17] L'INPS in sede di vigilanza, a fonte di un provvedimento di certificazione, non potrà limitarsi a richiedere la contribuzione sulle somme erogate in forza di una transazione novativa in quanto apparente, ma dovrà provare, secondo le regole ordinarie sul riparto dell'onere probatorio, i fatti costitutivi della propria pretesa attraverso una prova estremamente difficoltosa.