I presupposti per l’adesione implicita a un contratto collettivo
L'adesione implicita a un contratto collettivo presuppone la valutazione del concreto comportamento posto in essere dalle parti, dal quale siano desumibili elementi tali da ritenere sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata.
Così la Corte di cassazione con la sentenza n. 74 del 4 gennaio 2022.
Nel caso di specie, la società inviava formale disdetta di adesione a Confindustria e per l'effetto interrompeva l'applicazione del contratto integrativo interaziendale, mai sottoscritto direttamente.
Il dipendente, lamentando l'illegittimo mancato riconoscimento della parte variabile del premio di partecipazione previsto dal suddetto contratto integrativo, avviava un procedimento monitorio nei confronti della società, ottenendo un decreto ingiuntivo.
La Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarava l'illegittima disapplicazione del contratto integrativo rilevando che, successivamente all'atto di disdetta di adesione a Confindustria, la società aveva continuato a erogare ai propri dipendenti diverse voci di carattere retributivo, indennitario e incentivante previste dal contratto integrativo di cui si discute, sicché risultava illegittimo il mancato riconoscimento dell'ulteriore istituto contrattuale preteso dal dipendente.
Sotto diverso profilo, per la Corte del gravame non era configurabile la libera recedibilità dal contratto integrativo avendo una durata predeterminata di 12 mesi, con rinnovo automatico salvo disdetta.
La società ricorreva in cassazione, sostenendo che l'avere continuato a erogare soltanto alcuni elementi, peraltro fissi, della retribuzione previsti dal contratto integrativo non legittimava il lavoratore a pretendere l'applicazione di tutti gli istituti contrattuali previsti dal medesimo contratto.
Per la società, inoltre, la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto di applicare l'articolo 2070 del codice civile considerando la parte variabile del premio un elemento minimo retributivo, trascurando che si tratta invece di un compenso aggiuntivo della retribuzione, in quanto tale non rientrante nei minimi retributivi di cui all'articolo 36 della Costituzione.
La Corte di cassazione, in via di premessa, ribadisce la natura negoziale e privatistica dei contratti collettivi postcorporativi di lavoro (non dichiarati efficaci erga omnes dalla legge 741/1959), applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro individuali intercorrenti tra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti o che abbiano aderito a tali accordi, espressamente o implicitamente «attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative clausole al singolo rapporto».
Pertanto, al fine di accertare l'adesione implicita ad un contratto collettivo, il giudice ha il compito di «valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata».
Nel caso di specie, la Corte di merito ha rilevato che dopo la disdetta da Confindustria, la società ha continuato a erogare numerose voci – retributive, incentivanti e indennitarie – previste dal contratto integrativo e «dalla costante e prolungata applicazione di tali istituti ha desunto che la ricorrente, pur avendo dato la disdetta dall'associazione sindacale dei datori di lavoro (Confindustria), implicitamente avesse mantenuto l'applicazione della contrattazione collettiva».
Per gli Ermellini, la decisione della Corte distrettuale è rispettosa dei principi giurisprudenziali richiamati e il ricorso va respinto.
Sotto diverso profilo, la Corte evidenzia che la società non ha neppure specificato quali ulteriori istituti contrattuali del contratto integrativo non sarebbero stati applicati successivamente alla disdetta da Confindustria, limitandosi ad affermare che per conseguire tale effetto fosse necessaria una costante e prolungata applicazione di tutte le clausole pattizie.