L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Il nuovo cuneo fiscale e la rilevanza del reddito complessivo: la non applicazione al reddito assimilato.

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di Roberto Vinciarelli

La domanda

Un lavoratore dipendente del settore privato con 2000 euro di retribuzione di fatto (imponibile previdenziale) per 13 mensilità nell’anno 2025, ha 365 giorni di detrazioni art. 13 nell’anno 2025 (rapporto intero anno 2025 con 365 giorni di detrazioni art. 13 Tuir). Si suppone che nel 2025 il dipendente abbia in aggiunta al reddito di lavoro dipendente (art. 49 comma 1 Tuir) altre tipologie reddituali per 20 mila euro (reddito autonomo, reddito impresa, reddito diverso, reddito capitale, reddito fondiario). Come va gestito il cuneo fiscale previsto dalla Legge di Bilancio 2025 da parte del datore-sostituto (Legge 207/2024, art. 1 commi 4, 5 e 6)? Il cuneo spetta agli amministratori percettori di reddito assimilato art. 50 comma 1 lett. c bis (esempio amministratore o Co. Co. Co. 409 c.p.c. tutto anno 2025 con solo reddito assimilato)?

L’articolo 1 comma 6 della Legge 207/2024 (Legge Bilancio 2025) afferma: “Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi (solo reddito di lavoro dipendente/non assimilato), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49 (reddito pensione), che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetta un’ulteriore detrazione...