Il quadro delle imprese tenute al versamento (e di quelle escluse)
Con il mese di ottobre è iniziato il versamento a regime per i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo al Fondo di solidarietà.
Il contributo è pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, con esclusione dei dirigenti, e deve essere versato entro il 17 novembre.
Il versamento degli arretrati da gennaio a settembre 2014 deve essere effettuato entro il 16 dicembre (giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della circolare 100/2014), senza interessi e sanzioni.
Il Fondo di solidarietà residuale è obbligatorio per i settori con limiti dimensionali superiori ai 15 dipendenti, calcolati come media nel semestre, non coperti dalla Cig o dalla Cigs e per i quali non sono stati istituiti Fondi di solidarietà di settore.
Le prestazioni del Fondo di solidarietà residuale sono finanziate dai seguenti contributi:
a) un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore;
b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, sulle prestazioni erogate, nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per quelle con più di 50 dipendenti.
Le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del fondo residuale sono tenute a versare i contributi di finanziamento a decorrere dal 1° gennaio 2014 per quelle già esistenti a tale data, ovvero dalla data di costituzione se successiva al 1.1.2014.
Settori tenuti al versamento
• 1.15.01 con c.a. 2B – Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto
• 1.XX.XX con 4A escluso se 3X – Coop DPR 602/70 esercenti attività industriali
• 1.XX.XX con 1D escluso se 1M – Aziende escluse dalla CIG
• 1.18.08 escluso se 1M – Industria dello spettacolo
•1.15.02 – Industria armatoriale
•1.15.03 – Trasporto merci e passeggeri per vie d'acqua interne
•1.19.01 – 1.20.01 – 1.21.01 - Settore della pesca
•5.01.02 con ca 1D - Datori di lavoro agricolo (coltivatori diretti) iscritti nei relativi elenchi nominativi.
•7.01.XX - 7.02.XX – 7.03.01 – Commercio ingrosso, dettaglio e ambulante
•7.04.01 – Intermediari del commercio (agenzie di viaggio e logistica)
•7.05.01 – 7.05.02 – 7.05.04 – Bar ristoranti e pubblici esercizi
•7.06.01 - 7.06.02 – Condomini, proprietari di fabbricato e servizi di culto
•7.07.01 - 7.07.02 – Studi professionali e studi medici
•7.07.04 – Case di cura e cliniche private
•7.07.06 - Istruzione; Formazione; Assistenza; Musei; Enti morali; Organizzazioni associative
•7.07.08 escluso se 5J, 5K, 9A e 5M - Servizi alla persona; Servizi alle imprese; Consulenza aziendale con esclusione delle Agenzie di somministrazione e delle Imprese di pulizia e di vigilanza con più di 15 dipendenti.
•7.07.XX con 4A esclusi se 5K e 5 J – Coop DPR 602 esercenti attività commerciali, escluse le cooperative di pulizia e di vigilanza con più di 15 dipendenti.
•7.07.09 escluso se 1M – Settore dello spettacolo
Settori esclusi dal versamento
Al Fondo residuale non sono tenute le imprese artigiane in quanto le stesse sono già tenute al versamento al Fondo bilaterale di settore (FSBA) costituito alla fine del 2013 a seguito dell'adeguamento dei Fondi bilaterali di settore alle disposizioni dell'art. 4 della legge 92/2012.
Sono inoltre escluse le imprese rientranti nell'ambito di applicazione di Fondi di solidarietà già istituiti, in particolare quelle del Gruppo Poste italiane spa (Cod. aut. 3R), quelle del settore Credito cooperativo (cod. aut. 3F), le società del gruppo FS (cod. aut. 2M), imprese del Trasporto aereo e sistema aeroportuale (cod. aut. 4P), il settore Assicurativo (cod. aut 2V) e il settore del Credito (cod. aut. 3D). Dal Fondo residuale sono escluse le pubbliche amministrazioni, vi rientrano invece le ex aziende pubbliche privatizzate anche per i dipendenti iscritti alle Casse pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici.
Sono infine escluse le attività non imprenditoriale secondo la definizione che ne ha dato la Giurisprudenza comunitaria codificate con ATECO da 94.11.00 in poi.