Impatriati, proroga di fine quinquennio in attesa di istruzioni
Il caso di chi è rientrato tra il 30 aprile e il 3 luglio 2019: agevolazioni solo a metà
Quali modalità dovranno seguire gli impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia nel 2020 per esercitare la proroga al termine del primo quinquennio di agevolazione? Anche se non ci sono scadenze immediate, il primo quinquennio scade a fine 2024, il dubbio sorge in quanto il comma 3-bis dell’articolo 16 del Dlgs 147/2015, introdotto dal Dl Crescita (articolo 5, comma 1, lettera c, del Dl 34/2019), ha previsto per tali soggetti e in presenza di alcune condizioni, la possibilità usufruire del regime agevolato per ulteriori cinque periodi di imposta. La norma però si limita ad indicare i requisiti senza stabilirne le modalità ovvero demandare la loro fissazione a un provvedimento direttoriale.
Condizioni della detassazione
Mentre per questi soggetti nel primo quinquennio la detassazione è del 70% (elevata fino al 90% in caso di residenza in una regione del Centro o del Centro-Sud), nel secondo quinquennio il vantaggio fiscale sarà del 50% del reddito imponibile elevato al 90% nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo. I requisiti richiesti per usufruire del regime agevolato per altri 5 anni sono alternativamente:
l’avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;
l’acquisto di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia direttamente da parte del lavoratore oppure anche in comproprietà con i propri familiari.
Opzione a titolo gratuito
In assenza di indicazioni specifiche, ma sarebbe auspicabile una conferma, si ritiene che gli impatriati rientrati nel 2020 e negli anni successivi potranno avvalersi della proroga seguendo una delle modalità previste per l’agevolazione nel primo quinquennio e cioè richiedendola al datore di lavoro dopo avere dichiarato di essere in possesso dei presupposti o direttamente in dichiarazione dei redditi. Inoltre, in mancanza di specifiche previsioni nella norma, si ritiene che il prolungamento dell’agevolazione sia gratuito.
Spostamento della residenza
Mentre secondo il decreto Crescita le nuove norme dovevano essere applicate ai soggetti diventati fiscalmente residenti in Italia dal 2020, il collegato fiscale alla manovra (Dl 124/2019) ne ha anticipato la decorrenza dall’anno d’imposta 2019 solo per coloro che avevano trasferito la propria residenza fiscale in Italia dal 30 aprile (data del decreto) al 3 luglio 2019.
Le minori entrate conseguenti al riconoscimento dell’agevolazione “anticipata” a tali soggetti avrebbero dovuto essere finanziate con il «fondo controesodo» dal 2020. Era prevista l’emanazione di un decreto Mef sui criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del fondo.
Tale decreto però non risulta ancora emanato e dovrebbe quindi valere quanto l’agenzia delle Entrate ha precisato con la circolare 33/2020: nell’attesa dell’emanazione del decreto, i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, in presenza di tutti i requisiti, possono avvalersi dell’agevolazione solo nella misura del 50 per cento.
Considerando che tali soggetti, per tutti questi anni si sono avvalsi dello stesso vantaggio fiscale che la precedente norma già riconosceva a coloro che avevano acquisito la residenza in Italia dal 1° gennaio al 29 aprile 2019, sembra lecito ritenere, ma è indispensabile la conferma delle Entrate, che in continuità con tale approccio gli stessi, alle condizioni previste, possano prorogare l’agevolazione a pagamento e seguendo la procedura prevista dal provvedimento 60353/2021.