Rapporti di lavoro

Imponibile l’indennità sostitutiva del buono pasto non erogato

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di Stefano Sirocchi

Il contributo in denaro erogato al posto dei buoni pasto, anche se derivante dalla mancata distribuzione degli stessi durante il periodo Covid e in forza di una disposizione di legge, non può integrare la fattispecie di esenzione prevista dall'articolo 51, comma 2, lettera c) del Tuir ed è dunque pienamente imponibile, al pari di qualsiasi altra elargizione in denaro percepita dai dipendenti in relazione al rapporto di lavoro.

L'agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 377/2022 precisa che tale contributo non conserva la natura di buono pasto, nonostante per il settore pubblico l'articolo 1, comma 870, della legge 178/2020 renda possibile utilizzare i risparmi ottenuti dai buoni pasto non erogati nel 2020 causa Covid, per finanziare - nell'ambito della contrattazione collettiva - i fondi 2021 destinati al welfare integrativo.

È dunque il buono pasto, in quanto documento di legittimazione erogato dal datore e ricevuto dal lavoratore, che consente di accedere alla disciplina di favore che ne esclude l'imponibilità fiscale e contributiva fino al valore nominale giornaliero di 4 euro per i buoni cartacei e 8 euro per quelli digitali.

Pertanto, a nostro avviso, ne consegue che le uniche indennità in denaro erogate in sostituzione delle somministrazioni di vitto ed escluse da imposizione fiscale sono quelle corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ai lavoratori impiegati in altre strutture lavorative a carattere temporaneo e a coloro che svolgono la loro prestazione presso unità produttive situate in zone senza strutture o servizi di ristorazione e, in ogni caso, nel limite di 5,29 euro al giorno (articolo 51, comma 2, ultimo periodo della lettera c, del Tuir).

O quantomeno riconducibili a detta fattispecie, come accaduto in passato, seppure in via del tutto eccezionale. L'agenzia delle Entrate, infatti, ha ritenuto esenti anche le indennità riconosciute, entro lo stesso ammontare di 5,29 euro al giorno, ai lavoratori che nel periodo di chiusura degli esercizi pubblici, disposta per legge a causa dell’emergenza Covid, non avevano potuto utilizzare il badge per fruire delle somministrazioni di vitto di cui avevano diritto (Risposta 301/2020).

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