Adempimenti

Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del Tfr, versamento del saldo entro il 16 febbraio

I sostituti devono provvedere con il modello F24 utilizzando il codice tributo "1713"

di Cristian Callegaro

Entro il 16 febbraio, i sostituti d'imposta sono chiamati a versare il saldo dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del Tfr (trattamento di fine rapporto) maturate nel corso del 2022. Soltanto dopo la pubblicazione del coefficiente di rivalutazione riferito al mese di dicembre 2022, infatti, i sostituti d'imposta hanno la possibilità di quantificare l'effettivo valore della rivalutazione riferita allo stesso anno: da quest'ultimo dato, applicando l'aliquota dell'17%, sarà quindi possibile calcolare l'ammontare definitivo dell'imposta sostitutiva, la quale, al netto di quanto già versato lo scorso 16 dicembre 2022 a titolo di acconto, dovrà essere versata entro il prossimo 16 febbraio.

Acconto
A norma dell'articolo 11 del Dlgs 47/2000 è dovuto un acconto dell'imposta sostitutiva, calcolato sul 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, tenendo conto, quindi, anche delle rivalutazioni relative ai Tfr erogati nel corso di detto anno. In alternativa, l'acconto può essere determinato attraverso il metodo previsionale, applicando il 90% alle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l'acconto è dovuto. L'acconto viene versato tramite modello F24, utilizzando il codice tributo "1712".

Saldo
Entro il 16 febbraio 2023, quindi, i sostituti d'imposta sono tenuti, dopo aver posto in essere le operazioni di conguaglio, a versare l'eventuale saldo di imposta sostitutiva mediante modello F24, utilizzando il codice tributo "1713". Anche il Tfr versato al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile (Fondo tesoreria) presso l'Inps deve essere rivalutato al termine di ogni anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro. La rivalutazione così calcolata deve essere imputata alla posizione del singolo lavoratore e assoggettata all'imposta sostitutiva, che, al pari di quella applicata alla rivalutazione maturata sul Tfr presso l'azienda, dovrà essere versata dal datore di lavoro/sostituto d'imposta nei termini sopra indicati.

Ai fini del versamento tramite modello F24 dell'imposta sostitutiva è possibile utilizzare – sia in acconto, sia a saldo – il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 213, della legge 662/1996. Si rammenta che tale credito può essere utilizzato fino a compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta senza alcun limite di importo.

Se dal conguaglio effettuato per il versamento dell'imposta sostitutiva a saldo dovesse risultare un credito a favore dell'azienda, perché è stato versato un acconto più alto dell'imposta sostitutiva complessivamente dovuta per l'anno 2022, il sostituto d'imposta dovrà riportare l'eventuale credito nel modello 770/2023, per il successivo recupero dell'eccedenza in compensazione tramite modello F24.

Soggetti diversi dai sostituti d'imposta
Nelle ipotesi in cui il Tfr venga corrisposto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta (per esempio, da un datore di lavoro di collaboratore domestico), l'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni deve essere liquidata, e quindi versata, direttamente dal percettore del trattamento in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui lo stesso Tfr è percepito; il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato entro i termini previsti per il versamento a saldo delle imposte relative alla stessa dichiarazione dei redditi. In tali ipotesi, ai fini del versamento dovrà essere indicato il codice tributo "1714" (imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal soggetto percettore in dichiarazione).

Operazioni straordinarie
In presenza di operazioni societarie straordinarie (fusione o scissione), gli obblighi relativi al versamento dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni sono adempiute come di seguito rappresentato.

Nel caso in cui intervenga l'estinzione dei soggetti preesistenti, l'imposta deve essere assolta dal soggetto estinto fino alla data di efficacia dell'operazione societaria, ovvero dal nuovo soggetto risultante dall'operazione societaria successivamente alla suddetta data.

Nel caso in cui non intervenga estinzione dei soggetti preesistenti, il versamento dell'imposta va effettuato dal soggetto originario (soggetto cedente) per i soli lavoratori rimasti in forza (personale per il quale non si è verificato il passaggio presso l'altro datore di lavoro), mentre per i lavoratori passati presso il soggetto cessionario, senza soluzione di continuità e con trasferimento del corrispondente Tfr maturato, l'imposta è versata dal soggetto che li ha acquisiti.

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