Adempimenti

Reti di impresa, in caso di co-datorialità sul Lul va indicato l’orario effettuato presso ogni azienda

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di Antonio Carlo Scacco

Dal 23 febbraio le imprese aderenti a un contratto di rete devono effettuare le comunicazioni obbligatorie dei rapporti in regime di codatorialità o distacco tramite un soggetto appositamente individuato (l'impresa referente), unica responsabile per eventuali omissioni. È l'effetto della pubblicazione del decreto 205 del ministero del Lavoro del 29 ottobre 2021 e della nota 315/2022 dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Le comunicazioni dovranno inoltre essere effettuate con l'utilizzo del nuovo modello "Unirete", reperibile sul sito servizi lavoro del ministero. Le nuove regole non si applicano ai contratti di rete stipulati esclusivamente tra imprenditori agricoli piccoli e medi nei quali la produzione agricola comune può essere divisa fra i contraenti in natura secondo il programma di rete (articolo 1-bis, comma 3, del Dl 91/2014).

Nell'ambito del contratto di rete, le imprese hanno a disposizione due strumenti per garantire la mobilità della forza lavoro: il distacco e la codatorialità, utilizzabili a seconda che le esigenze della circolazione del personale siano temporanee o durature. Infatti uno degli obiettivi della rete è l’ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane all'interno della rete medesima, al fine di raggiungere maggiori livelli di efficienza produttiva, organizzativa e qualitativa (per il 2020 e 2021 anche obiettivi solidaristici attraverso il contratto di rete per solidarietà). Sotto il profilo squisitamente lavoristico l'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 276/2003 stabilisce che «qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa…l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete. …Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso». Per le imprese che abbiano costituito una rete mediante contratto regolarmente iscritto nel registro delle imprese (quest'ultima condizione è vincolante: si veda la circolare 7/2018 dell’Inl), pertanto, l'interesse e la temporaneità del distacco conseguono automaticamente.

Si noti, incidentalmente, che la differenza tra contratto di rete e gruppo di imprese circa la liceità del distacco (che notoriamente è fondata sull'interesse al distacco del distaccante) si basa sulla circostanza che nel primo caso l'interesse è presunto (pertanto è sufficiente verificare l'esistenza di un contratto di rete tra il distaccante e il distaccatario) mentre nel gruppo l'interesse del distaccante deve essere puntualmente verificato.

Per quanto concerne la codatorialità (ossia la utilizzazione della prestazione lavorativa resa da uno o più dipendenti di una o più imprese a favore di uno o più delle altre aziende della rete) è necessario che i lavoratori coinvolti siano espressamente individuati nel contratto di rete. Sotto il profilo giuridico la codatorialità realizza una obbligazione soggettivamente complessa in base alla quale a un'unica obbligazione di lavoro di un solo lavoratore corrisponde una pluralità di datori di lavoro creditori.

I lavoratori utilizzati in distacco o in codatorialità sono normalmente assunti da una delle imprese partecipanti che sostiene i relativi adempimenti. Nell'ambito del contratto di rete il lavoratore distaccato o in codatorialità ha diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che procede all'assunzione (bisogna prestare attenzione alla circostanza che di eventuali omissioni rispondono tutti i datori), regola confermata dal decreto 205/2021 e dalla nota 315/2022 dell’Inl. Quest'ultima, inoltre, si incarica opportunamente di precisare che il lavoratore in codatorialità deve essere adibito presso ciascun co-datore alle mansioni per le quali è stato assunto oppure a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento.

Sotto il profilo operativo il datore distaccante provvede, con lettera di distacco, a porre il lavoratore nella disponibilità degli altri retisti distaccatari, con l'attribuzione a questi ultimi dei poteri di conformazione e di controllo per il tempo di esecuzione della attività (che deve essere prevista, almeno nelle linee generali, nel contratto di rete). La gestione del rapporto in codatorialità e l'esercizio dei poteri relativi sono definiti nel contratto di rete (generalmente si individua il manager di rete incaricato di gestire i rapporti col personale interessato), fermo restando che il potere direttivo può essere esercitato da ciascun imprenditore che partecipa al contratto di rete (circolare 35/2013 del ministero del Lavoro).

Stando al decreto 205/2021, ai fini degli obblighi derivanti dall'inquadramento previdenziale e assicurativo, per i lavoratori già in forza presso le imprese in rete si fa riferimento all'impresa di provenienza. In caso di nuova assunzione di personale in regime di codatorialità, nella comunicazione Unirete Assunzione deve essere indicata l'impresa cui fa riferimento il lavoratore (primo quadro della Sez. datori di lavoro). Analogamente i lavoratori in codatorialità sono iscritti sul libro unico del lavoro dell'impresa come sopra individuata e, particolare di notevole interesse, le relative annotazioni dovranno evidenziare separatamente l'impiego orario del lavoratore presso ciascun datore di lavoro.

Secondo le indicazioni contenute nella nota Inl, il modello Unirete Trasformazione dovrà essere compilato nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro, di trasferimento e distacco del lavoratore. A tale ultimo riguardo nei casi di distacco dovrà essere specificato nell'apposito campo se l'invio del lavoratore sia verso imprese appartenenti alla rete o se avvenga verso imprese non rientranti tra i soggetti co-datori.

Il modello Unirete Proroga dovrà essere utilizzato solo in caso di proroga del rapporto di lavoro a termine. Infine il modello Unirete Cessazione dovrà essere utilizzato ove venga meno il regime di codatorialità per cessazione della rete, per la fuoriuscita dal contratto di rete dell'impresa di riferimento dei rapporti di lavoro oppure per la cessazione del singolo rapporto di lavoro del lavoratore in codatorialità. Nel caso di cessazione della stessa rete, l'impresa referente dovrà comunicare la chiusura di tutti i rapporti dei lavoratori in codatorialità. Ove il lavoratore sia già in forza la cessazione della rete determina solo la fine del regime di codatorialità ed il rapporto di lavoro prosegue con il datore originario.

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