Infortunio a rischio indennizzo se avviene in smart working all'estero
Mancano istruzioni chiare per la tutela previdenziale e assicurativa dei lavoratori assunti in Italia che lavorano all'estero in smart working. La crisi epidemiologica ha esponenzialmente aumentato il ricorso al lavoro agile in modalità molto semplificata rispetto a quanto previsto dalla legge 81/2017 e che sarà utilizzabile fino a fine anno. In numerosi casi questo ha portato le imprese, specie multinazionali, a consentire ai dipendenti di lavorare anche in altri Stati, dove risiede ad esempio il coniuge o la famiglia di origine.
Peraltro la normativa sul lavoro agile non prevede un obbligo di comunicazione del luogo di svolgimento della prestazione del dipendente in smart working, limitandosi a prevedere che la prestazione avverrà «senza vincoli di luogo di lavoro», in parte all'interno e in parte all'esterno dei locali aziendali.
Accordare la possibilità ai lavoratori di svolgere lo smart working all'estero non è tuttavia una scelta priva di complicazioni: la legislazione internazionale, in particolare comunitaria, non ha ancora disciplinato il caso del lavoro agile, costringendo gli operatori a chiedersi cosa può accadere a una persona che si infortuna durante l'orario di lavoro svolto in modalità agile in uno stato dell'Unione europea.
Il principio generale del regolamento 883/2004 prevede che il lavoratore venga assoggettato alla legislazione previdenziale dello Stato dove svolge l'attività. Questo determina che il lavoratore che eserciti la sua prestazione in un altro Stato dovrebbe versare la contribuzione non a Inps e Inail, ma nello Stato in cui lavora, costringendo il datore di lavoro ad aprire una rappresentanza previdenziale in tale Paese e osservandone i relativi adempimenti. In questo scenario, nel caso di un infortunio avvenuto all'estero in smart working, la copertura Inail non sarebbe applicabile e l'indennizzo arriverebbe dall'ente straniero a patto che il datore di lavoro abbia preventivamente assicurato il dipendente.
Il principio di territorialità prevede una deroga con la possibilità di richiedere, nel caso del distacco, l'applicazione della legislazione del Paese di origine (in questo caso l'Italia) con il rilascio del modello A1 (da Inps) e PD DA1 (da Inail), con una durata massima iniziale di 24 mesi e con possibilità di ulteriori proroghe. Il distacco, in senso previdenziale, non ha una definizione coincidente con quella del nostro diritto del lavoro, ma accoglie in modo più generico tutte le ipotesi in cui un datore di lavoro invii uno o più dipendenti a lavorare in un altro Stato.
Se Inps e Inail non hanno ancora dato delle chiavi di lettura per i lavoratori inviati in Europa in smart working, può essere utile recuperare quanto chiarito dall'istituto di previdenza con il messaggio 9751/2008 riguardante il telelavoro in un altro Stato comunitario. In questo caso si menzionava la possibilità di rilascio del Modello A1 che consente l'applicazione della legislazione italiana; tale modalità dovrebbe essere ora esplicitata anche per il lavoro agile, adattando i modelli di richiesta all'ipotesi in cui non vi sia alcuna società estera distaccataria, ma solo un mero domicilio del lavoratore.