Intermittente impianti elettrici e fotovoltaici
Premesso che il ricorso al lavoro intermittente può tranquillamente essere disciplinato con un contratto aziendale, in assenza di previsione nel contratto collettivo nazionale, restano aperte due strade: la prima è quella del cd. requisito soggettivo, che si ha in presenza di un lavoratore con meno di 24 anni di età (purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25° anno), oppure con più di 55 anni. Se così non fosse non resta che il ricorso alla tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, al cui interno non è espressamente individuata l'attività che vi interessa, con la possibile eccezione di quella di cui al n. 18, che menziona il “Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e privati”: in tal caso, per maggior prudenza, pare consigliabile il ricorso alla certificazione del contratto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
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