Irap e cessione di ramo d'azienda
La cessione di ramo di azienda è un’operazione di natura straordinaria che consiste nel trasferimento del complesso dei beni materiali ed immateriali costituenti l’azienda (o parte di essi). E’, dunque, un’operazione che afferisce la struttura patrimoniale della società. Il cessionario, infatti, subentra al cedente nella proprietà dei beni costituenti il complesso aziendale e in tutte le posizioni attive (contratti, crediti) e passive (debiti). Gli adempimenti della cessione d’azienda o ramo d’azienda prevedono la forma scritta ad probationem (atto pubblico o scrittura privata autenticata; art.2556 c.c.; la pubblicità del contratto; l’efficacia dall’iscrizione del trasferimento nel Registro Imprese, ex. art.2556 c. 2 c.c.; il divieto di concorrenza nel caso di inizio di una nuova attività, art.2557 c.c.; - cessione dei crediti e dei debiti (art.2559-2560 c.c.). Gli effetti più rilevanti ai fini del quesito, coinvolgono la successione nei contratti (ex art.2558 c.c.) e, sotto il profilo giuslavoristico, si realizza una novazione dal alto soggettivo del rapporto di lavoro per i contratti di lavoro riferibili al ramo di azienda trasferito. Con riferimento a tale ultimo aspetto i “saldi” relativi agli imponibili (fiscale e contributivo) relativi ai rapporti di lavoro pregressi devono essere trasmessi dal vecchio al nuovo datore di lavoro; il rapporto di lavoro, infatti, non ha soluzioni di continuità e, pertanto, al termine dell’anno dovranno essere effettuati i conguagli in un'unica soluzione. In relazione alle voci contabili afferenti il personale, “passano” al nuovo datore di lavoro gli elementi aventi natura patrimoniale (debiti e crediti) quali, ad esempio, il trattamento di fine rapporto e i debiti per ferie non godute. Nel caso di cessione di ramo non è, invece, previsto che siano trasferiti i costi afferenti al personale, sostenuti dalla cedente prima della cessione, che rimarranno in capo alla cedente stessa. Non risultano note di prassi sulla questione ma pare logico affermare che, per quanto sopra ricostruito, le deduzioni siano da ripartire ratione temporis proporzionalmente al numero di giorni.