ApprofondimentoRapporti di lavoro

La Cassazione si esprime sull'alternanza lavoro-riposo per i lavoratori del settore dei trasporti

di Luigi Antonio Beccaria

N. 26

Guida al Lavoro

La Corte di Cassazione si esprime, sulla scorta della "interpretazione autentica" fornita dalla Corte di Giustizia Europea in ordine alla disciplina, avente rango sovranazionale, preposta a normare i periodi di lavoro e di riposo dei conducenti addetti al trasporto passeggeri, delineando, con motivato approccio formalistico, la corretta ermeneutica relativamente alle nozioni di "periodo di guida", "percorso", "linea" e "itinerari", ribadendo la natura residuale e di miglior favore di quanto contenuto nel Regolamento (CE) n. 561/2006

Massima

  • Disciplina sovranazionale – settore trasporti - alternanza lavoro / riposo – clausole di maggior favore – prevale - disciplina nazionale

    Il Regolamento Europeo n. 561/2006 non va inteso come disciplina unitaria ed univoca di un certo regime di lavoro, ma come eventuale normativa di tutela ultima, uniforme sia quanto a lavoratori beneficiari sia quanto ad imprese ad essa vincolate, allorquando siano eseguiti giornalmente, settimanalmente o per tempi superiori, uno o più trasporti che rientrino in quella disciplina secondo i parametri propri di essa.

Il Regolamento (CE) n. 561/2006 si applica ai conducenti addetti al trasporto passeggeri con veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e su percorsi superiori ai 50 chilometri, quale distanza da intendere come riguardante l'itinerario di linea che il veicolo deve percorrere per collegare su strada un punto di partenza a un punto di arrivo al fine di effettuare il trasporto nell'ambito del servizio regolare e predeterminato dell'impresa cui il mezzo è adibito, senza che...

  • [1] Art. 4, lett. J, Regolamento UE n. 561/2006