La Corte di Cassazione si esprime, sulla scorta della "interpretazione autentica" fornita dalla Corte di Giustizia Europea in ordine alla disciplina, avente rango sovranazionale, preposta a normare i periodi di lavoro e di riposo dei conducenti addetti al trasporto passeggeri, delineando, con motivato approccio formalistico, la corretta ermeneutica relativamente alle nozioni di "periodo di guida", "percorso", "linea" e "itinerari", ribadendo la natura residuale e di miglior favore di quanto contenuto nel Regolamento (CE) n. 561/2006

Cass., sez. lav., 6 giugno 2024, n. 15815

Il Regolamento (CE) n. 561/2006 si applica ai conducenti addetti al trasporto passeggeri con veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e su percorsi superiori ai 50 chilometri, quale distanza da intendere come riguardante l'itinerario di linea che il veicolo deve percorrere per collegare su strada un punto di partenza a un punto di arrivo al fine di effettuare il trasporto nell'ambito del servizio regolare e predeterminato dell'impresa cui il mezzo è adibito, senza che...

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