ApprofondimentoRapporti di lavoro

La Cassazione si esprime sull'alternanza lavoro-riposo per i lavoratori del settore dei trasporti

di Luigi Antonio Beccaria

N. 26

guida-al-lavoro

La Corte di Cassazione si esprime, sulla scorta della "interpretazione autentica" fornita dalla Corte di Giustizia Europea in ordine alla disciplina, avente rango sovranazionale, preposta a normare i periodi di lavoro e di riposo dei conducenti addetti al trasporto passeggeri, delineando, con motivato approccio formalistico, la corretta ermeneutica relativamente alle nozioni di "periodo di guida", "percorso", "linea" e "itinerari", ribadendo la natura residuale e di miglior favore di quanto contenuto nel Regolamento (CE) n. 561/2006

Massima

  • Disciplina sovranazionale – settore trasporti - alternanza lavoro / riposo – clausole di maggior favore – prevale - disciplina nazionale

    Il Regolamento Europeo n. 561/2006 non va inteso come disciplina unitaria ed univoca di un certo regime di lavoro, ma come eventuale normativa di tutela ultima, uniforme sia quanto a lavoratori beneficiari sia quanto ad imprese ad essa vincolate, allorquando siano eseguiti giornalmente, settimanalmente o per tempi superiori, uno o più trasporti che rientrino in quella disciplina secondo i parametri propri di essa.

Il Regolamento (CE) n. 561/2006 si applica ai conducenti addetti al trasporto passeggeri con veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e su percorsi superiori ai 50 chilometri, quale distanza da intendere come riguardante l'itinerario di linea che il veicolo deve percorrere per collegare su strada un punto di partenza a un punto di arrivo al fine di effettuare il trasporto nell'ambito del servizio regolare e predeterminato dell'impresa cui il mezzo è adibito, senza che...

  • [1] Art. 4, lett. J, Regolamento UE n. 561/2006