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La contribuzione di malattia per il giornalista subordinato presso datore dello spettacolo.

In caso di giornalista lavoratore subordinato, presso datore di lavoro del settore dell'industria dello spettacolo, deve essere versata la contribuzione di malattia da parte del datore di lavoro? Il giornalista subordinato presso datore dello spettacolo industria (c.s.c. 1 18 08/ca oj) non è inquadrato come lavoratore dello spettacolo iscrivibile all'ex Enpals/fpls (messaggio Inps 2259/2016), ma è un lavoratore iscritto all'Inps/fpld , con categoria di impiegato (circolare Inps 82/22) che applica l'articolo 49 legge 88/1989 (un impiegato iscritto all'Inps-fpld, presso un datore con settore contributivo industria non versa contributi di malattia/e non avrà indennità Inps). Al contrario gli altri impiegati subordinati, non giornalisti, dipendenti del datore (csc 1 8 08/ca 0j), sono lavoratori dello spettacolo ,iscritti ad ex Enpals (fpls), che applicano la contribuzione di malattia tipica del mondo dello spettacolo ( del 2,22% sull'imponibile previdenziale) a prescindere dalla categoria(operaio/impiegato) e dal csc del datore.

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di Roberto Vinciarelli

La domanda

In caso di giornalista lavoratore subordinato, presso datore di lavoro del settore dell'industria dello spettacolo, deve essere versata la contribuzione di malattia da parte del datore di lavoro?
Il giornalista subordinato presso datore dello spettacolo industria (c.s.c. 1 18 08/ca oj) non è inquadrato come lavoratore dello spettacolo iscrivibile all'ex Enpals/fpls (messaggio Inps 2259/2016), ma è un lavoratore iscritto all'Inps/fpld , con categoria di impiegato (circolare Inps 82/22) che applica l'articolo 49 legge 88/1989 (un impiegato iscritto all'Inps-fpld, presso un datore con settore contributivo industria non versa contributi di malattia/e non avrà indennità Inps).
Al contrario gli altri impiegati subordinati, non giornalisti, dipendenti del datore (csc 1 8 08/ca 0j), sono lavoratori dello spettacolo ,iscritti ad ex Enpals (fpls), che applicano la contribuzione di malattia tipica del mondo dello spettacolo ( del 2,22% sull'imponibile previdenziale) a prescindere dalla categoria(operaio/impiegato) e dal csc del datore.

Tutti i dipendenti di un datore dello spettacolo industria (c.s.c. 1 18 08/ca oj), sono qualificabili come lavoratori dello spettacolo, salvo i lavoratori inquadrati a livello di primo carattere qualifica uni-emens con 5 (apprendisti), p (giornalisti), 3- 9(dirigenti).
In termini operativi, tutti i dipendenti dei datori dello spettacolo industria, devono essere censiti in uni-emens con il Tipo Lavoratore sport/spettacolo, eccetto i giornalisti, i dirigenti e gli apprendisti che sono iscritti al fpld (fondo pensione lavoratori dipendenti, non essendo lavoratori dello spettacolo), secondo quanto riportato nel messaggio Inps 2259/2016.
Ricordo che i lavoratori dello spettacolo hanno la contribuzione di malattia in deroga alla contribuzione di malattia della legge 138 1943, con una aliquota peculiare del 2,22% sull'imponibile previdenziale .
La contribuzione di malattia, per i lavoratori dello spettacolo, come ricorda la circolare Inps 124/2017 è dovuta:
1.per i lavoratori subordinati (in caso di lavoratori a tempo determinato vige un massimale di imponibile giornaliero per il calcolo della contribuzione di malattia di 120 euro giornalieri da luglio 2022, su cui su applica la aliquota del 2,22 %).
2.per rapporti di natura autonoma di cui all'articolo 2222 codice civile e per i rapporti di collaborazione (articolo 409, n. 3 codice di procedura civile);
In sintesi per il lavoratore iscritto a livello IVS all'ex Enpals/fpls, il datore-committente è tenuto a versare la contribuzione C/ditta di malattia nella misura del 2,22% sull'imponibile previdenziale, a prescindere che il prestatore sia autonomo (abituale/occasionale), subordinato (tempo determinato, indeterminato, impiegato, operaio) o parasubordinato.
La predetta disciplina della malattia dei lavoratori dello spettacolo non si applica ai lavoratori autonomi esercenti attività musicali e alle fondazioni lirico sinfoniche.
Al contrario il giornalista subordinato dipendente (giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica) presso un datore dello spettacolo industria (c.s.c. 1 18 08/ca oj) non è inquadrato come lavoratore dello spettacolo assicurabile all'ex Enpals, ma viene assicurato al fpld (fondo pensioni lavoratori dipendenti), per cui a livello di contribuzione di malattia applica il regime dell'articolo 49 della legge 88/1989 e non quello dei lavoratori dello spettacolo.
La circolare Inps 82/2022 prevede, con riferimento alle contribuzioni minori dei giornalisti , che "…i relativi obblighi contributivi sono generalmente determinati, fatta salva ogni eccezione prevista dalla legge, in ragione del settore di appartenenza del datore di lavoro, ossia secondo l'inquadramento previdenziale previsto dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della qualifica del lavoratore…".
Inoltre, al paragrafo 3.2 specifica che "…Con riferimento ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, l'obbligo di contribuzione per il datore di lavoro è determinato sulla base della normativa vigente dettata in relazione alla generalità dei lavoratori già inclusi nell'ambito di applicazione della disciplina in materia di assicurazione contro la malattia…".
Predetta eccezione, con specifico riferimento ai lavoratori con qualifica di giornalista, continua ad avere efficacia anche successivamente alla entrata in vigore del comma 103 dell'articolo 1 della legge 234/2021, il quale ha previsto che a decorrere dal 1° luglio 2022, "i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica e di posizione assicurativa presso la Gestione Sostitutiva dell'AGO dell'INPGI, sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti". Pertanto, ciò che assume rilievo ai fini dell'iscrizione al FPLD, ovvero all'evidenza contabile separata, è la natura giornalistica del rapporto di lavoro subordinato instaurato con i giornalisti professionisti, i pubblicisti o i praticanti, indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro.
Inoltre, l'Inps con la circolare 82/2022 ha precisato che ai fini previdenziali e della determinazione dei corrispondenti obblighi contributivi e informativi, i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica sono assimilati alla categoria/qualifica di impiegati.
In sintesi il giornalista subordinato presso un datore del settore industria (csc 1 18 08/ca oj), come prescrive la circolare Inps 82/22 a livello contributivo è inquadrato come un impiegato iscritto al fpld (o evidenza separata) e non all'ex Enpals/fpls, per cui vista la applicazione dell'articolo 49 della legge 88/89 (e non le norma della malattia del settore spettacolo) su di esso non è dovuta la contribuzione di malattia.

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