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La retribuzione al costante vaglio della Magistratura - Prospettiva penalistica

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Le implicazioni che l’omesso adeguamento al precetto costituzionale di retribuzione proporzionata e sufficiente può avere su altre fattispecie tipizzate dal nostro ordinamento ed, in particolare, sotto il profilo penale, in termini di accertamento del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro oltre che sui rischi astrattamente riconducibili ad una non corretta gestione della manodopera configurabili in forma sia «diretta» sia «indiretta» nell’ambito dell’esecuzione di contratti di esternalizzazione di manodopera e servizi

Prendendo le mosse da una recente cassazione (Cass. Pen. 22 gennaio 2024. n. 2573) proponiamo una riflessione sugli indici di accertamento del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ma, altresì, sui rischi astrattamente riconducibili ad una non corretta gestione della manodopera configurabili in forma sia «diretta» sia «indiretta» nell’ambito dell’esecuzione di contratti di esternalizzazione di manodopera e servizi.

Prendendo le mosse dai più recenti casi di cronaca, il...

  • [1] Cass. Pen. 22 gennaio 2024, n. 2573, par. 20.

  • [2] Cass. Pen. 22 gennaio 2024, n. 2573, par. 18.

  • [3] L’introduzione di tale disposizione ha consentito di colmare un vuoto normativo, introducendo sanzioni severe per quelle condotte di sfruttamento della manodopera realizzate approfittando dello stato di bisogno del lavoratore, che seppur gravi non erano tali da integrare gli estremi del delitto di riduzione in schiavitù (E. Dolcini – G. Marinucci, Codice penale commentato, diretto da E. Dolcini e G. L. Gatta, Tomo III, V Edizione, Wolters Kluwer, 1613; M. G. Vivarelli, Il caporalato: problemi e prospettive, FA, 2008; A. Giuliani, I reati in materia di “caporalato”, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, Padova University Press, 2015).

  • [4] Ex multis: Cass. pen., Sez. IV, 8 giugno 2023, n. 33889; Cass. pen. Sez. IV, 13 aprile 2022, n. 34600; Cass. pen., Sez. IV, 27 aprile 2022, n. 28289.

  • [5] Cfr. S. Borelli – G. Orlandini, Lo sfruttamento dei lavoratori nelle catene di appalto in Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali n. 173/2022, pag. 112 ss.gg.

  • [6] Cfr. Art. 29, comma 2 Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento”.

  • [7] Cfr. art. 4, D. L. 26 ottobre 2019, n. 124.