La retrodatazione degli effetti del licenziamento alla data di comunicazione dell'avvio del procedimento disciplinare non si applica se questa è antecedente all'entrata in vigore della legge Fornero
Massima
Licenziamento disciplinare – Effetti – Retroagiscono all'avvio del procedimento disciplinare - Art. 1, comma 41, L. n. 92/2012 – Efficacia della norma nel tempo – Criterio di determinazione Cass., Sez. Lav., 21 febbraio 2025, n. 4655 - Pres. Manna, Rel. Leone
La disposizione dell'art. 1, comma 4, L. n. 92/2012, secondo cui il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare regolato dall'art. 7 Stat. Lav. produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, non si applica quando la contestazione che dà avvio al procedimento sia pervenuta al lavoratore prima della data di entrata in vigore della citata legge, anche se il provvedimento disciplinare sia stato comunicato successivamente a tale data.
La disposizione sulla retrodatazione del licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo regola anche in questione l'incidenza nel procedimento disciplinare del principio di immediatezza della contestazione. Altro principio che entra in gioco nel caso di specie è quello dell’irretroattività della legge civile, che costituisce un cardine del nostro diritto, sancito dall’art. 11 delle preleggi («La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo»).
Il principio di immediatezza
Questo principio...