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Superdeduzione del costo del lavoro - Principali caratteristiche

di Manuela Baltolu

N. 5

guida-al-lavoro

L'accesso alla superdeduzione del costo del lavoro di cui all'art. 4 del D.Lgs. 216/2023 è subordinato alla contestuale presenza di tre condizioni. In tema di cumulabilità con altri benefici per l'assunzione, si resta in attesa di un intervento legislativo

Il 2025 sarà il primo anno in cui le aziende potranno fruire della nuova misura introdotta dall'art. 4 del D.Lgs. 216/2023, primo decreto attuativo della Legge delega in materia fiscale n. 111/2023, "in attesa della completa attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera a) della legge 14 agosto 2023, n. 111[1] e della revisione delle agevolazioni a favore degli operatori economici".

Si tratta di un risparmio di imposta...

  • [1] "riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione. La riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nel predetto biennio, sono distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa. La distribuzione degli utili stessi si presume avvenuta qualora sia accertata l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti; coordinamento di tale disciplina con le altre disposizioni in materia di reddito d'impresa"

  • [2] Circolare Ade 1/E/2025: "l'agevolazione in esame deve essere calcolata su base "mobile", consentendo di determinare l'incremento occupazionale in ciascuno dei periodi d'imposta agevolati rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente. Per coerenza, si ritiene che tale adeguamento temporale debba essere effettuato anche con riferimento alla sussistenza degli altri requisiti richiesti dalla normativa (a titolo esemplificativo, ai fini della verifica dell'"anzianità" dell'attività aziendale o professionale). Ad esempio, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 (2027, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), l'incremento si determina rispetto al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (periodo d'imposta 2026)".