ApprofondimentoRapporti di lavoro

Le variazioni al contratto di agenzia

di Barbara Grasselli e Arianna Lucariello

N. 46

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Le modifiche unilaterali più diffuse sono relative ad alcuni degli elementi essenziali del contratto di agenzia quali: zona, provvigioni, clienti e prodotti

Se le modifiche consensuali non comportano particolari problematiche, assumono invece maggiore interesse le variazioni unilaterali - specie con riferimento ai contratti di durata come l'agenzia - che attribuiscono ad una parte la facoltà di modificare le clausole contrattuali precedentemente pattuite tra le parti, per la necessità di adeguare l'assetto contrattuale agli interessi in gioco.

Fonti normative

Il principio di autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 cod. civ. consente alle parti di determinare liberamente...

  • [1] Cass. 8 novembre 1997, n. 11003.

  • [2] Cass. 20 maggio 1997, n. 4504.

  • [3] Si pensi all'art. 1661 cod. civ. in materia di appalto che consente variazioni al progetto iniziale, purché con certi limiti e non oltre il sesto del prezzo complessivo convenuto; o all'art. 1685 cod. civ. secondo cui il mittente può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose, ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre altre modifiche, salvo l'obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine; oppure all'art. 2103 cod. civ. sul cambio di mansioni dei lavoratori dipendenti; oppure all'art. 1560 cod. civ. sui quantitativi minimo e massimo, considerati per la somministrazione; o ancora alla disciplina dell'art. 124 del Testo Unico Bancario.

  • [4] P. Schlesinger, Poteri unilaterali di modificazione («ius variandi») del rapporto contrattuale, in Giur. comm., 1992, I, pag. 24.

  • [5] Cass. 17 marzo 2010, n. 6481; Cass. 18 settembre 2007, n. 1936

  • [6] V. Roppo, Il contratto, Milano, 2011, pagg. 525 ss.

  • [7] E. Saracini, F. Toffoletto, Il contratto di agenzia, in Il Codice civile. Commentario, Milano, 2014, pag. 32.

  • [8] F. Iorio, op. cit., pag. 14.

  • [9] Cass. 20 ottobre 2021, n. 29164; Cass. 24 maggio 2021, n. 14181; Cass. 2 luglio 2015, n. 13580; Cass. 2 maggio 2000, n. 5467.

  • [10] E. Saracini, F. Toffoletto, op. cit., pag. 34.

  • [11] Trib. Roma 1° ottobre 2020, n. 13290 in bdp.giustizia.it, che ha ritenuto contraria a buona fede una riduzione dei clienti più importanti pari al 40%, operata dal preponente poco dopo l'assegnazione e senza alcuna motivazione, ritenendo che fosse fortemente lesiva della capacità di guadagno dell'agente.

  • [12] Cass. 2 luglio 2015, n. 13580, che ha riconosciuto come contraria ai princìpi di correttezza e buona fede, nonché giusta causa di recesso dell'agente, la modifica proposta (in virtù di accordo economico collettivo) dal preponente e con un'incidenza pari all'88% sulle provvigioni nell'anno precedente.

  • [13] Cass. 10 ottobre 2005, n. 19678 ritiene che per giustificare il recesso in tronco l'inadempimento del preponente debba essere «colpevole e non di scarsa importanza (…) che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente».

  • [14] Inter alia, Cass. 23 aprile 1991, n. 438; Cass. 30 gennaio 1989, n. 57; Cass. 14 aprile 1975, n. 1340.

  • [15] Cfr. nota (18).

  • [16] Cass. 14 febbraio 2017, n. 3854.

  • [17] Sono state ritenute espressione di criteri oggettivi sottostanti alla modifica unilaterale le clausole che prevedono (i) la riduzione unilaterale della zona limitata ai territori in cui l'agente sia inattivo, (ii) la riduzione unilaterale di elementi essenziali in caso di mancato raggiungimento di obiettivi minimi di fatturato che siano stati specificamente determinati anche nelle modalità e nei parametri di calcolo, (iii) la sottrazione all'agente di società clienti, resi clienti direzionali, qualora queste vengano acquisite da altre società. È altresì legittimo sottrarre all'agente un prodotto tra quelli da esso trattati perché il preponente smette di commercializzarlo (F. Bortolotti, Contratti di distribuzione, Milano, 2022, pagg. 163 e 165).

  • [18] E. Saracini, F. Toffoletto, op. cit., pag. 35.

  • [19] A. Venezia, R. Baldi, Il contratto di agenzia. La concessione di vendita. Il franchising, Milano, 2020, pag. 91.

  • [20] A. Venezia, R. Baldi, op. cit., pagg. 75-76.

  • [21] Cass. 11 aprile 1990, n. 3056; Cass. 16 febbraio 1993, n. 1916.

  • [22] La Direttiva 86/653/CEE, all'art. 7, conferma questa flessibilità, stabilendo che la zona assegnata all'agente possa essere definita sia geograficamente sia mediante il riferimento ad un determinato gruppo di persone.

  • [23] Si tratta delle provvigioni cd. indirette. Sulla relativa natura, F. Toffoletto, op. cit., pag. 201. Cass. 19 gennaio 1988, n. 359 precisa che rappresenta una legittima eccezione al regime di esclusiva la facoltà del preponente di concludere direttamente affari nella zona riservata all'agente se esercitata entro limiti tali da non compromettere i risultati dell'attività dell'agente, in ottemperanza ai principi di buona fede.

  • [24] F. Toffoletto, Il contratto di agenzia, in Trattato di diritto civile e commerciale, Milano, 2008, pag. 162.

  • [25] Tra le pronunce più recenti, Trib. Mantova, 24 ottobre 2024, n. 253 in bdp.giustizia.it, che ribadisce altresì che «il preponente ha diritto di prevedere alla stipulazione del contratto una riserva di clienti determinati o, quanto meno determinabili, ma è altrettanto pacifico che esso lo deve fare con parametri di certezza in modo tale da mettere in condizione l'agente di valutare la convenienza del regolamento contrattuale che si appresta ad accettare».

  • [26] Cfr. nota (7).

  • [27] Trib. Milano, 19 giugno 2021, n. 5629, in bdp.giustizia.it.

  • [28] Cass. 5 aprile 2023, n. 589.

  • [29] AEC Industria del 30 luglio 2014, art. 2 e AEC Commercio del 16 febbraio 2009, art. 2.

  • [30] Si noti che l'AEC Industria nello stabilire le modalità di calcolo dell'incidenza delle variazioni si riferisce al «valore delle provvigioni».

  • [31] F. Bortolotti, op. cit., pag. 175.

  • [32] Gli emolumenti da includere nel monte provvigionale rilevante ai fini della valutazione della variazione dipendono strettamente dalle previsioni contrattuali sulle modalità di calcolo e pagamento delle provvigioni stesse.

  • [33] Particolarmente significativa per la sua chiarezza è App. Brescia 12 gennaio 2024, n. 324, in bdp.giustizia.it: «risulta un fatturato complessivo di Euro 780.828,02 derivante dalle vendite concluse dal ### nel 2016 e, in particolare, un fatturato derivante dagli affari conclusi con il cliente ### s.r.l. pari ad Euro 102.851,88 (…) l'appellante afferma che la percentuale provvigionale riconosciuta per gli affari con ### era del 10% (…) applicando tale percentuale provvigionale al fatturato derivante dalle vendite concluse dall'appellante nell'anno 2016 con ### di Euro 102.851,88, risulta che il ### in relazione agli affari conclusi con detto cliente ha maturato provvigioni per la somma di Euro 10.285,18. Tale dato (…) deve essere confrontato con il 20% delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente la variazione, secondo la previsione di cui al art. 3 dell'AEC; posto che dall'estratto conto provvigionale (…) risulta che il ### nel 2016 ha maturato nei confronti di ### s.r.l. per provvigioni la somma totale di Euro 52.126,03, il 20% delle provvigioni risulta pari ad Euro 10.425,20. Confrontando i dati (…) la perdita del cliente ### comunicata nel 2017 al ### risulta avere inciso per quest'ultimo in misura inferiore rispetto al 20% del totale delle provvigioni dallo stesso maturate nell'anno antecedente (provvigioni maturate dal ### per affari conclusi con ### nel 2016 : Euro 10.285,18; 20% del totale delle provvigioni maturate dal ### nel 2016 : Euro 10.425,20). (…) La modifica apportata al contratto da ### s.r.l. non è dunque riconducibile alle variazioni di "sensibile entità" di cui all'art. 3 del AEC (ossia quelle che "comportano modifiche superiori al 20 ### per cento delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente la variazione")».

  • [34] Trib. Mantova 12 novembre 2020, n. 115, in bdp.giustizia.it, ha confermato che la "manovra aziendale" nel suo complesso aveva comportato nel tempo un aumento delle provvigioni sui prodotti a compensazione della riduzione.

  • [35] Trib. Napoli 28 febbraio 2023, n. 1335, in bdp.giustizia.it, ritenendo che fosse evidente «l'inattendibilità del dato fornito dal ricorrente non avendo costui in alcun modo sottratto alle perdite a suo dire subite a causa della variazione della zona (…) i vantaggi ottenuti con le vendite effettuate in favore dei nuovi clienti assegnatigli nei 18 mesi antecedenti l'ultima variazione».

  • [36] Trib. Parma 15 dicembre 2020, n. 124, in bdp.giustizia.it ha deciso un caso in cui il ricorrente aveva quantificato la variazione intendendo per "provvigioni di competenza" ai sensi dell'AEC Commercio solo quelle maturate dagli ordini procurati, escludendo tutti gli altri emolumenti comunque denominati mentre l'azienda mandante aveva considerato tutti gli emolumenti corrisposti all'agente nell'anno fiscale preso in considerazione.

  • [37] F. Bortolotti, op. cit., pag. 165.

  • [38] App. Milano 20 novembre 2017, n. 1839, in bdp.giustizia.it (in senso conforme, Trib. Forlì 2 luglio 2020, n. 9, in bdp.giustizia.it, sull'AEC Industria). Al contrario, Trib. Roma 31 luglio 2008, n. 11894, in bdp.giustizia.it, ha ritenuto nulla la menzionata clausola in quanto meramente potestativa ai sensi dell'art. 1355 cod. civ.

  • [39] A. Venezia, R. Baldi, op. cit., pag. 96. Cfr. anche nota precedente.

  • [40] F. Bortolotti, op. cit., pagg. 168-169, ne fornisce una panoramica e manifesta dubbi rispetto ai profili di legittimità della clausola dell'AEC Commercio.

  • [41] App. Brescia 12 gennaio 2024, n. 324, in bdp.giustizia.it.

  • [42] In particolare, Cass, 2 luglio 2015, n. 13580 e Cass. 2 maggio 2000, n. 5467. Cfr. nota (14).

  • [43] F. Bortolotti, op. cit., pagg. 168-169.