Licenziamento lavoratrice madre
Secondo il disposto dell'articolo 54 del D.lgs. 151/2001 le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio della gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro nonché fino al compimento di primo anno di età del bambino. Il divieto opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e nel caso in cui il datore di lavoro proceda comunque, il licenziamento è considerabile nullo e improduttivo di effetti. Il mancato rispetto del divieto comporta il pagamento a titolo risarcitorio delle retribuzioni successive alla data di effettiva cessazione del rapporto o, qualora la lavoratrice non abbia informato tempestivamente il datore delle sue condizioni, dal momento della comunicazione accompagnata dalla necessaria attestazione medica (Cass. n. 10531/2004 e n. 18537/2004). Posto che la normativa prevede delle eccezioni al divieto (Colpa grave, esito negativo della prova, decorso del termine, chiusura attività) deve considerarsi lecito il licenziamento della lavoratrice intimato nel rispetto delle procedure di legge, dopo il periodo di congedo obbligatorio e successivamente il compimento di 1 anno di vita del bambino.