Malattia nel contratto a termine
Come correttamente indicato dal lettore ai sensi dell’art. 5, D.L. 12.9.1983, n. 463 (legge n. 638/1983), ai lavoratori con contratto a termine, i trattamenti e le indennità economiche di malattia sono corrisposti per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa nei 12 mesi subito precedenti l’evento morboso, fermi i limiti massimi di durata previsti dalle vigenti disposizioni. Non possono essere corrisposti trattamenti e indennità economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione...
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