Un lavoratore è stato assunto con contratto a termine dal 11/04/24 al 30/09/24, dal 31/05, fino al 30/09 è stato in malattia (123 gg malattia). Il lavoratore era stato, con lo stesso datore, assunto con contratto a termine dal 1/4/23 al 15/10/23. Il lavoratore nei 12 mesi precedenti l’evento morboso ha svolto attività lavorativa superiore a 123 gg e gli spetta l’indennità Inps per tutte le giornate di malattia. Secondo il comma 5 DL 463/83:“Il datore non può corrispondere l’indennità economica di malattia per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore a tempo determinato alle proprie dipendenze”. Dobbiamo anticipare la malattia fino a 50gg (dal 11/4al 30/5) oppure possiamo considerare anche le giornate svolte l’anno precedente?
Come correttamente indicato dal lettore ai sensi dell’art. 5, D.L. 12.9.1983, n. 463 (legge n. 638/1983), ai lavoratori con contratto a termine, i trattamenti e le indennità economiche di malattia sono corrisposti per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa nei 12 mesi subito precedenti l’evento morboso, fermi i limiti massimi di durata previsti dalle vigenti disposizioni. Non possono essere corrisposti trattamenti e indennità economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione...