Missioni a tempo prorogabili fino a 6 volte e senza obbligo di pause
La disciplina della somministrazione a termine si intreccia con le disposizioni che riguardano il contratto di lavoro a tempo determinato diretto: sebbene i due istituti siano stati sostanzialmente uniformati dal Dlgs 81/2015, la somministrazione conserva alcune “facilitazioni”.
Le regole - a parte il tema delle causali - non sono state modificate dal decreto Lavoro.
Per la somministrazione di manodopera il legislatore ha introdotto un tetto del 30% – che non si applica per i lavoratori somministrati “svantaggiati” – più ampio di quello del 20% previsto per il lavoro a termine diretto.
In base all’articolo 31, comma 2 del Dlgs 81/2015, salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore e fermo restando il limite disposto per il ricorso ai rapporti a termine assunti direttamente, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei contratti, con arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5: in sostanza, la soglia è data dalla somma tra rapporti a termine somministrati e diretti. Se l’attività inizia durante l’anno, il limite si computa sul numero dei lavoratori stabili in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione .
È immune dai limiti quantitativi la somministrazione a termine di lavoratori di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 223/1991, di disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, in base al regolamento Ue 651/2014.
Diverso anche il regime di proroghe e rinnovi: il contratto di somministrazione può essere prorogato in genere fino a sei volte (al contrario delle quattro previste per il lavoro a termine); una volta esaurito il numero massimo di proroghe, inoltre, le parti possono stipulare un nuovo rapporto con altre sei proroghe (nel limite legale di 24 mesi).
Al rapporto di somministrazione a termine non si applica il regime delle pause tra un contratto a termine e il successivo e non sussiste il diritto di precedenza per le riassunzioni.
Non ci sono problemi di durata per la somministrazione a tempo indeterminato (il cosiddetto staff leasing). Tale rapporto viene avviato senza una data finale di scadenza, e può essere interrotto in qualsiasi momento, rispettando solo le scadenze che le parti hanno fissato tra loro nel contratto commerciale. Per questa fattispecie vige il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.
Roma, palcoscenico ideale per riflettere su lavoro e costituzione
di Filippo Maria Giorgi