Adempimenti

Nuova modalità temporanea per la convalida delle dimissioni entro 3 anni del figlio

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di Antonella Iacopini

Tra le misure organizzative per limitare il contatto con il pubblico e finalizzate al contenimento del contagio da COVID-19 (Coronavirus), dopo le richieste di intervento da trasmettere in modo telematico, l'Ispettorato Nazionale del lavoro introduce una nuova modalità di convalida delle dimissioni/risoluzioni consensuali, presentate dalle lavoratrici madri e dai lavoratori padri, prevista dall'art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001. Anche in questo caso l'Ispettorato opta per una procedura "on line" introdotta con la nota n. 2181 del 12 marzo 2020.

Come noto, il citato articolo 55 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità disciplina le dimissioni della lavoratrice madre e del lavoratore padre, anche adottivi.

La norma – riformata nel 2012 e nel 2015 – prevede che le risoluzioni consensuali e le dimissioni presentate dai menzionati lavoratori, durante il periodo di tutela previsto dalla legge - ossia il periodo di gravidanza e nei primi 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni di accoglienza del minore in caso di adozione e affidamento - siano soggette ad una procedura di convalida, disciplinata dall'art. 26, D.Lgs. n. 151/2015 e dal D.M. 15 dicembre 2015, al fine di accertare l'autentica volontà dei lavoratori ed escludere eventuali pressioni esterne, più o meno diretto o indirette, esercitate dal datore di lavoro.

Normalmente, questi devono presentarsi personalmente presso l'Ispettorato territoriale del lavoro per l'iter di convalida che prevede un colloquio con il funzionario dell'Ufficio. Tuttavia, come già anticipato, nel periodo emergenziale COVID-19, l'Ispettorato ha previsto una deroga a tale procedura predisponendo un apposito modulo.

Nel suddetto periodo, chiarisce la nota in commento, il colloquio diretto della lavoratrice madre o del lavoratore padre con il funzionario dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente viene sostituito da una dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalla lavoratrice o dal lavoratore medesimo, mediante la compilazione e sottoscrizione del citato modulo pubblicato sul sito istituzionale dell'INL.

Il modello debitamente completato in ogni sua parte e sottoscritto dalla lavoratrice/lavoratore dovrà essere trasmesso al competente Ufficio mediante posta elettronica, unitamente alla copia del documento di riconoscimento e della lettera di dimissioni/risoluzione consensuale datata e firmata.

Una volta accertata la genuinità della dimissione/risoluzione, l'Ispettorato potrà, quindi, procedere all'emissione del provvedimento di convalida con inserimento nel sistema informatico.

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