Un lavoratore veniva licenziato per giusta causa dalla banca datrice di lavoro per reiterate violazioni (388) ad un ordine di servizio che vietava l'effettuazione di operazioni personali di trading finanziario, nonché per aver occultato una eccedenza di denaro, pari a 1.580,00 euro, senza metterla a disposizione del datore di lavoro
Massima
Tipizzazione delle sanzioni previste dal CCNL – gravità e proporzionalità – giudizio relativo – elementi concreti della fattispecie – riferimento – necessità
Non sussiste una vincolatività assoluta della tipizzazione prevista dal CCNL di categoria, in tema si sanzioni disciplinari conservative ed espulsive, poiché il giudizio in merito alla gravità e proporzionalità della condotta, nella attività valutativa del giudice, deve comunque avere riguardo degli elementi concreti della fattispecie, non dovendosi pertanto ritenere tassative le previsioni contenute nei codici disciplinari.
Riepilogo dei fatti di causa e della vicenda di merito
Nel corso dell'anno 2017, un lavoratore veniva licenziato dalla banca datrice a seguito di rituale esperimento di procedura disciplinare, dopo che gli era stato contestato di aver ripetutamente violato la normativa interna dell'istituto bancario, per avere lo stesso eseguito, in pieno orario lavorativo, ben 388 operazioni personali di trading finanziario; detta condotta si poneva in contrasto con l'Ordine di Servizio n. 3452, già vigente ratione temporis.
Ulteriormente, veniva contestato al lavoratore...