ApprofondimentoContenzioso

Occultamento di denaro del dipendente bancario e giusta causa di licenziamento

di Pasquale Dui, Luigi Antonio Beccaria

N. 1

guida-al-lavoro

Un lavoratore veniva licenziato per giusta causa dalla banca datrice di lavoro per reiterate violazioni (388) ad un ordine di servizio che vietava l'effettuazione di operazioni personali di trading finanziario, nonché per aver occultato una eccedenza di denaro, pari a 1.580,00 euro, senza metterla a disposizione del datore di lavoro

Massima

  • Tipizzazione delle sanzioni previste dal CCNL – gravità e proporzionalità – giudizio relativo – elementi concreti della fattispecie – riferimento – necessità

    Non sussiste una vincolatività assoluta della tipizzazione prevista dal CCNL di categoria, in tema si sanzioni disciplinari conservative ed espulsive, poiché il giudizio in merito alla gravità e proporzionalità della condotta, nella attività valutativa del giudice, deve comunque avere riguardo degli elementi concreti della fattispecie, non dovendosi pertanto ritenere tassative le previsioni contenute nei codici disciplinari.

Riepilogo dei fatti di causa e della vicenda di merito

Nel corso dell'anno 2017, un lavoratore veniva licenziato dalla banca datrice a seguito di rituale esperimento di procedura disciplinare, dopo che gli era stato contestato di aver ripetutamente violato la normativa interna dell'istituto bancario, per avere lo stesso eseguito, in pieno orario lavorativo, ben 388 operazioni personali di trading finanziario; detta condotta si poneva in contrasto con l'Ordine di Servizio n. 3452, già vigente ratione temporis.

Ulteriormente, veniva contestato al lavoratore...

  • [1] Sul punto il riferimento va a Cass. n. 17321/2020, che ha espresso la seguente massima di diritto: "In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, ma la scala valoriale formulata dalle parti sociali costituisce uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c."

  • [2] Così Cass. n. 8718/2017, secondo cui: "Il datore di lavoro non può irrogare un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione a una determinata infrazione"; degna di citazione anche Cass. n. 11665/2022, che ha affermato: "in materia disciplinare, l'apprezzamento della giusta causa di recesso rientra nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, tenuto a valorizzare elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, coerenti con la scala valoriale del contratto collettivo, oltre,che con i principi radicati nella coscienza sociale, idonei a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario"