ApprofondimentoContenzioso

Patto di non concorrenza e validità del corrispettivo

di Antonella Iacobellis e Francesca Cutrì

N. 19

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Per la Cassazione il patto di non concorrenza deve ritenersi nullo nell’ipotesi in cui il corrispettivo riconosciuto al lavoratore non risulti determinato né determinabile

Massima


  • Nell’art. 2125 c.c. il legislatore individua precise cause di nullità del patto di non concorrenza, fra le quali la mancata pattuizione di un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e/o la mancata individuazione di “limiti di luogo”, ossia di un preciso ambito territoriale dell’obbligo di non facere assunto dal dipendente. Trattasi di una disciplina speciale, che pertanto esclude quella generale della nullità parziale ex art. 1419 c.c., atteso che il legislatore ha compiuto “a monte” la sua valutazione di essenzialità di quelle clausole sul piano funzionale dello specifico patto: l’indeterminatezza del corrispettivo, così come quella dei limiti di luogo del vincolo, determina la nullità dell’intero patto, a prescindere da ogni valutazione di essenzialità in concreto della singola clausola. Ciò significa che ai fini della validità dell’intero patto occorre la determinatezza o almeno la determinabilità del corrispettivo

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10679 del 19 aprile 2024, torna ad affrontare il tema della validità del patto di non concorrenza.

Il provvedimento in esame, in particolare, appare interessante in quanto la Suprema Corte afferma che il patto di non concorrenza deve ritenersi nullo nell’ipotesi in cui il corrispettivo riconosciuto al lavoratore non risulti determinato né determinabile.

Il caso di specie

La pronuncia della Suprema Corte prende le mosse da una vicenda inerente alla sottoscrizione di un patto...