ApprofondimentoContenzioso

Piano di ristrutturazione per debiti relativi alla pregressa attività imprenditoriale

di Silvano Imbriaci

N. 11

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La Corte d’Appello di Firenze ribadisce l’interpretazione restrittiva sulla ammissibilità del ricorso al piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 da parte del consumatore sovraindebitato quando la situazione debitoria sia da collegarsi al pregresso esercizio di attività professionale o imprenditoriale

Massima

  • Ristrutturazione del debito del consumatore – proposizione del piano ex art. 67 II comma d.lgs. n. 14/2019 – Debiti derivanti dalla pregressa attività imprenditoriale - Inammissibilità Corte d’Appello Firenze 20 febbraio 2024, decreto n. 12

    È inammissibile la domanda di accesso alla procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore allorché la situazione debitoria sia da collegarsi all’esercizio dell’attività professionale precedentemente svolta dal debitore

Il quadro normativo e la nozione di consumatore

La ristrutturazione dei debiti del consumatore è una delle tre procedure di sovraindebitamento introdotte nel luglio 2022 dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ed è disciplinata dall’art. 67 del CCII, con la previsione di un piano di ristrutturazione dei debiti, che il consumatore propone ai creditori, con l’ausilio dell’OCC, nel quale siano indicati in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto sostanzialmente libero e può prevedere...

  • [1] L’art. 23 della Direttiva citata (all’interno del Titolo III – SECONDA OPPORTUNITA’ PER GLI IMPRENDITORI) prevede che: 1. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini della liberazione dai debiti, i debiti professionali contratti dall’imprenditore sovraindebitato nel corso della sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e i debiti personali contratti dal medesimo al di fuori di tale attività siano trattati in un’unica procedura. 2. Gli Stati membri possono derogare al paragrafo 1 e stabilire che i debiti professionali e personali siano trattati in procedure distinte purché, ai fini della liberazione dai debiti conformemente alla presente direttiva, tali procedure possano essere coordinate.