Regime forfettario, flat tax anche con i contratti misti tra lavoro autonomo e subordinato
I contratti misti in cui una persona intrattiene, con lo stesso soggetto, sia un rapporto di lavoro subordinato che uno di natura professionale, non è di ostacolo al regime forfettario.
Il chiarimento è contenuto nella risposta 484/2019 ad un interpello pubblicata dall'agenzia delle Entrate.
Questo il caso: una società, per l'offerta di prodotti finanziari alla clientela, aveva adottato una soluzione contrattuale denominata «contratto misto». Tale tipologia contrattuale prevede che la società attivi, in capo alla stessa persona, un rapporto di lavoro subordinato part time a tempo indeterminato e, contestualmente, uno di lavoro autonomo, parallelo e distinto.
Con riferimento al rapporto di lavoro subordinato, veniva applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro del credito oltre alle ordinarie disposizioni in materia di lavoro dipendente; con riferimento, invece, al rapporto di lavoro autonomo, il relativo contratto prevedeva un sistema di remunerazione basato su provvigioni e alla certificazione dei contratti disciplinata dagli articoli 75 e seguenti del Dlgs 276/2003 (norme sul mercato del lavoro).
La società che aveva stipulato i contratti interpellava l'Agenzia sull'operatività della causa ostativa di accesso al regime forfetario di cui alla lettera d-bis) del comma 57 della legge 190/2014 per i consulenti finanziari assunti con contratto misto.
La causa ostativa in questione preclude il regime forfetario alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi di imposta.
Già la relazione illustrativa alla legge di Bilancio 2019 (che ha introdotto la predetta causa ostativa) come anche la circolare 9E/2019, avevano precisato che la ratio di questa norma è quella di evitare di favorire la trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che possono godere del regime forfettario.
L'agenzia chiarisce che nei contratti misti, come descritti nella istanza di interpello, laddove non sia ravvisabile un pre esistente rapporto di lavoro e il contratto non comporti una trasformazione di lavoro dipendente in autonomo, non vi è alcun ostacolo all'applicazione, da parte dei consulenti finanziari, del regime forfetario (in senso analogo la risposta 401/2019).
La causa ostativa scatta, invece, qualora, nel corso della durata del contratto, lo stesso dovesse subire modifiche volte a trasformare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di lavoro autonomo; in questa ipotesi, infatti, si ravviserebbero le «artificiose trasformazioni» che la norma ha lo scopo di evitare. Se ciò accade, si ricorda che la fuoriuscita dal regime avviene nel periodo di imposta successivo a quello in cui si manifesta la causa ostativa.