Contenzioso

Retribuzione riducibile agli interinali solo se si prevedono compensazioni

La Corte Ue interviene su un accordo collettivo. Il minor stipendio va bilanciato agendo su orario, ferie, riposi

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di Giampiero Falasca

Il principio di parità di trattamento dei lavoratori interinali impone agli Stati dell'Unione europea di vigilare sulle eventuali differenze di trattamento, introdotte dalla contrattazione collettiva, riguardanti le condizioni di base e di occupazione: tali differenze sono, infatti, lecite solo a patto che siano bilanciate da adeguate compensazioni, tali da assicurare una protezione equivalente ai lavoratori.

Con questo principio la Corte di giustizia dell'Ue (causa C-311/21) rilancia e rinforza il principio di parità di trattamento, un caposaldo delle norme che il diritto comunitario dedica al lavoro temporaneo.

La controversia nasce in Germania, dove un'agenzia di lavoro temporaneo ha inviato una lavoratrice in missione presso un'impresa della distribuzione al dettaglio, dopo averla assunta con contratto a tempo determinato, pagandole una retribuzione oraria lorda inferiore a quella corrisposta dall'utilizzatore ai suoi dipendenti diretti; tale differenza economica si fondava su un accordo collettivo concluso tra due sindacati cui erano iscritti la stessa agenzia e la dipendente.

La lavoratrice ha fatto ricorso presso un Tribunale del lavoro tedesco per vedersi riconoscere il diritto al pagamento della differenza di retribuzione applicata nei suoi confronti rispetto a quella riconosciuta ai dipendenti diretti dell'impresa utilizzatrice. La ricorrente ha invocato, in particolare, la violazione del principio della parità di trattamento dei lavoratori di agenzie interinali, sancito dall'articolo 5 della direttiva 2008/104; dopo i primi due gradi di giudizio, sfavorevoli alla lavoratrice, la Corte di cassazione tedesca ha sottoposto alla Corte Ue alcune questioni concernenti la corretta applicazione del diritto comunitario.

La Corte ha ritenuto fondate le doglianze della lavoratrice, nell'ambito di un ragionamento articolato che parte dalla ricostruzione dell'articolo 5, paragrafo 3, in cui si utilizza la nozione di «protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale» per fissare il nucleo di tutela che deve essere garantito ai lavoratori.Rispetto a tale obiettivo, osserva la Corte, le parti sociali possono autorizzare, mediante un contratto collettivo, differenze di trattamento in materia di condizioni di base di lavoro e d'occupazione a scapito dei lavoratori tramite agenzia interinale.

Tuttavia tale deroga deve trovare un adeguato bilanciamento nella previsione, nello stesso contratto collettivo, di vantaggi in materia di condizioni di base di lavoro e d'occupazione che siano tali da compensare la differenza di trattamento che subiscono. La Corte non precisa quali sono queste compensazioni, ma il rinvio alla nozione di «condizioni di base di lavoro e d'occupazione», disciplinata all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), della direttiva, consente di ritenere che si faccia riferimento all'orario di lavoro, allo straordinario, alle pause, ai periodi di riposo, al lavoro notturno, alle ferie e ai giorni festivi, nonché alla retribuzione.

Uno o più di questi istituti devono essere regolati in modo tale da compensare la riduzione di retribuzione: in mancanza di tale intervento, osserva la Corte, la protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale sarebbe necessariamente attenuata, in violazione del principio comunitario.Questi bilanciamenti, aggiunge la Corte, devono essere verificati caso per caso, mediante una puntuale comparazione, per un determinato lavoro, tra le condizioni applicate ai dipendenti diretti dell'impresa utilizzatrice e quelle degli interinali. Solo mediante tale confronto si potrà stabilire se i vantaggi compensativi concessi consentano di controbilanciare gli effetti della differenza di trattamento subita.

Sulla base di tali ragionamenti, la Corte conclude affermando che gli Stati membri, compresi i loro organi giurisdizionali, devono vigilare affinché i contratti collettivi che autorizzano differenze di trattamento in materia di condizioni di base di lavoro e d'occupazione assicurino la protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale.

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