Riduzione della contribuzione edili all’11,50% anche nel 2022
Il ministero del Lavoro di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, conferma lo sconto a favore delle imprese edili.
Il ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto 327/2022, disponibile nella sezione pubblicità legale del proprio sito, emanato di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, con cui conferma nella misura dell'11,50%, anche per l'anno 2022, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili. Pertanto le aziende del settore potranno accedere allo sconto contributivo previsto dall’articolo 29 del Dl 244/1995. Per la trasmissione delle istanze telematiche con il modulo Rid-Edil è attesa la circolare applicativa dell'Inps.
Il beneficio consiste in una riduzione dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale e per quelli a cui si applicano agevolazioni ad altro titolo. In presenza di contratti di solidarietà, il beneficio è fruibile solo per i lavoratori ai quali non viene applicata la riduzione d'orario.
Dal calcolo della riduzione contributiva deve essere esclusa, oltre alla contribuzione di pertinenza del Fpld, quella integrativa versata unitamente al contributo di disoccupazione ma destinata alla formazione, pari allo 0,30 per cento. La base di calcolo dell'agevolazione deve essere ridotta delle eventuali misure compensative spettanti in caso di conferimento del Tfr a previdenza complementare o al Fondo di tesoreria Inps .
La riduzione è applicabile anche con riferimento al contributo dell'1,40% dovuto sui rapporti a tempo determinato, nonché all'eventuale maggiorazione dello 0,50% in caso di rinnovo. Invece non trova più applicazione ai premi assicurativi Inail.
Destinatari del beneficio sono i datori di lavoro esercenti attività edile individuati secondo la classificazione Ateco 2007, resa operativa dall'Inps con la circolare 80/2014 e aggiornata, da ultimo, con il messaggio 1560/2022.
L'agevolazione è generalmente subordinata al possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata dal Durc, nonché al rispetto delle ulteriori norme e degli accordi e contratti collettivi, di qualsiasi livello, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Inoltre, occorre non aver riportato condanne passate in giudicato per le violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell'agevolazione. Rimane fermo che, per l'applicazione della riduzione, è richiesto il rispetto della retribuzione imponibile ai fini contributivi, ovvero del minimale di legge e di quello contrattuale.
Se saranno confermate le consuete modalità operative, sarà richiesto alle aziende interessate all'applicazione della riduzione di inviare apposita istanza all'Inps in via telematica con il modulo "Rid-Edil", disponibile all'interno del cassetto previdenziale aziende. L'istituto previdenziale, effettuati i necessari controlli, attribuirà quindi il codice di autorizzazione 7N. Lo sgravio sarà poi fruito con esposizione in uniemens con il codice causale L206 (per il recupero degli arretrati L207). Si attendono dunque le indicazioni dell'istituto sulla scadenza per l'invio dell'istanza e sulle tempistiche per l'esposizione dello sgravio nei flussi uniemens.