Rimborso trasferte soci accomandatari
La risposta al quesito è positiva. L'articolo 52 del TUIR (DPR 917/1986), contenente la disciplina della determinazione dei redditi assimilati al lavoro dipendente incluse le collaborazioni coordinate e continuative nelle quali rientrano i compensi percepiti dagli amministratori, nel rinviare all'articolo 51 (redditi di lavoro dipendente) consente l'applicabilità della relativa disciplina in materia di indennità percepite per trasferte o missioni (co. 5 del predetto articolo 51). In merito alla sede di lavoro, la circolare Minfin 207 /E del 16 novembre 2000 ha chiarito che le indennità di trasferta sono quelle corrisposte allorquando il collaboratore (nel caso l'amministratore) sia chiamato a svolgere una attività fuori dalla sede naturale in cui è tenuto contrattualmente a svolgere il proprio lavoro. Tale sede è generalmente determinata dal committente e indicata nell'atto di assunzione (delibera, statuto ec.). Sulla base delle indicazioni fornite dalla circolare Age del 26 gennaio 2001, n. 7/E, occorrerà fare riferimento in primo luogo alla sede di lavoro indicata nell'atto di nomina; in via sussidiaria occorrerà fare riferimento al domicilio fiscale del collaboratore.