Contenzioso

Il preposto non alleggerisce la responsabilità del datore di lavoro

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di Luigi Caiazza

In materia di sicurezza sul lavoro le funzioni di preposto determinano non già un trasferimento di funzione, con esonero della responsabilità a favore del delegante (datore di lavoro, dirigente), ma semmai l'assunzione di una autonoma posizione di garanzia, che potrebbe essere chiamata a rispondere, in concorso con il datore di lavoro, sulla base del principio di effettività richiamato dall'articolo 299 del Dlgs 81/2008 (Testo unico salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

E' questo uno dei principi richiamati dalla Corte di cassazione che con la sentenza 5415/2022, respingendo il ricorso del titolare di una impresa, ha riconosciuto la responsabilità di questi a seguito di un grave infortunio occorso a un proprio dipendente, il quale, addetto alla manovra manuale da terra di un elevatore, per un difetto di manutenzione della fune e per il mancato funzionamento del freno di emergenza, veniva investito dalla cesta.

La Corte di legittimità ha ritenuto che, pur in presenza di un eventuale accoglimento della prospettata tesi difensiva, certamente essa non è valsa a escludere la responsabilità del datore in relazione agli obblighi di verifica delle attrezzature prese in uso e di verifica delle capacità d'impiego da parte delle maestranze, previo svolgimento della indispensabile attività di formazione, addestramento e informazione degli operai individuati come manovratori della piattaforma. Nel caso specifico, inoltre, è apparsa influente la condotta del lavoratore dal momento che le disposizioni di sicurezza perseguono il fine di tutelare lo stesso lavoratore anche da infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro impedire l'instaurarsi, da parti degli stessi destinatari delle misure di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, come tali, cause di possibili rischi per la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori.

A pari sorte è incorso il titolare di altra impresa il quale, assolto in sede di appello in una causa riferita a un grave infortunio occorso a un proprio dipendente, si è visto condannare dalla Corte di cassazione, con sentenza 5417/2022, a seguito di ricorso dell'Inail quale parte civile nella vicenda. La Corte di legittimità ha respinto i principi espressi dalla sentenza impugnata nella parte in cui quest'ultima ravvisava l'abnormità della condotta del lavoratore e, quindi, l'interruzione del rapporto di causalità in ragione dell'iniziativa autonoma da questi assunta nell'utilizzo di una scala portatile per eliminare alcuni cavi posti su un edificio in manutenzione, anziché attendere l'arrivo di un carro ponte noleggiato dal datore di lavoro.

La Suprema corte ha ritenuto che l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento – morte o lesioni del lavoratore – che ne è conseguito, può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore è stato abnorme e che proprio questa abnormità abbia determinato l'evento, definendo abnorme il comportamento del lavoratore che, per sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione delle misure di sicurezza e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli.

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