Sicurezza sul lavoro, le difficoltà economiche non esimono dal pagamento della sanzione
Esonero possibile solo in caso di grave patologia, con incapacità di intendere e volere
Il tema della sanatoria delle violazioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro continua ancora a tenere banco, specie dopo la recente mini riforma del testo unico, il Dlgs 81/2008, operata dal Dl 146/2021, che ha portato anche a un potenziamento della macchina dei controlli.
Infatti la disciplina si basa ancora essenzialmente sul Dlgs 758/1994, che regolamenta l'istituto della prescrizione obbligatoria. Tuttavia tale normativa appare, ormai, sempre più bisognosa di un intervento, sia per attenuarne alcune rigidità, che per meglio chiarire alcuni aspetti procedurali.
Sotto tale profilo appare emblematica, quindi, la sentenza della Corte di cassazione, sezione III penale, 45433/2022 del 30 novembre, che è intervenuta sulla procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro e il mancato pagamento della sanzione amministrativa derivante da difficoltà economiche del trasgressore.
Illecito contravvenzionale e prescrizione obbligatoria
La vicenda affrontata dai giudici di legittimità riguarda un’ispezione nel corso della quale sono state riscontrate delle violazioni alla disciplina del Dlgs 81/2008.
L'organo di vigilanza aveva impartito al contravventore le apposite prescrizioni per la messa a norma, fissando il termine per adempiere, e successivamente aveva constatato che la violazione era stata eliminata secondo le modalità imposte. Quindi aveva invitato il contravventore al pagamento della sanzione amministrativa, pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita entro il termine dei trenta giorni.
Tuttavia, il trasgressore non aveva proceduto al pagamento di tale sanzione, determinando la prosecuzione del procedimento penale nei suoi confronti. Il Tribunale di Agrigento lo aveva condannato, quindi, in relazione predetto al reato, dichiarando di riqualificare il fatto come contestato e lo aveva condannato alla pena dell'ammenda.
Impossibilità del pagamento della sanzione per difficoltà economiche
Il datore di lavoro, ricorrendo in cassazione ha censurato l'operato dei giudici di merito sotto diversi profili; in particolare, ha lamentato la violazione dell'articolo 27 della Costituzione e dell'articolo 533 del Codice di procedura penale e il vizio di mancanza e illogicità della motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato oltre al travisamento della prova.
In estrema sintesi, a suo avviso, si era trovato nell'impossibilità di procedere al pagamento della sanzione amministrativa trovandosi in difficoltà economiche; ciò sarebbe dimostrato sia dall'estratto conto prodotto, che dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e dell'Irap, oltre che da una testimonianza che non sarebbe stata presa in considerazione dai giudici.
Mancati adempimenti per la regolarizzazione e ipotesi di forza maggiore
La Cassazione ha, tuttavia, respinto il ricorso ritenendolo inammissibile, facendo rilevare che la reclamata deduzione di un'impossibilità di procedere al pagamento in questione «non può di per sé scusare, per cui anche se rapportata al tema della mera estinzione del reato la censura proposta, fondata su una asserita incapienza dell'imputato, integra una questione giuridica manifestamente infondata».
Infatti, nelle contravvenzioni in materia di sicurezza e d'igiene del lavoro, ricorre un'ipotesi di forza maggiore, che scusa l'inosservanza degli adempimenti cui è condizionata l'estinzione del reato a conclusione della procedura prevista dall'articolo 24 del Dlgs 758/1994, esclusivamente nel caso - diverso da quello dedotto - in cui l'interessato versi in «uno stato patologico di tale gravità da determinarne, per tutta la durata, un'assoluta incapacità di intendere e di volere, in grado di impedirgli anche solo di dare disposizioni ad altri per l'adempimento».