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Superminimo individuale - Possibilità di riduzione e rinuncia

di Antonella Iacobellis e Francesca Cutrì

N. 24

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Il superminimo individuale, essendo regolamentato dal contratto individuale di lavoro, è soggetto alla libera disposizione delle parti che, dopo averlo concordato in un accordo individuale, possono eliminarlo totalmente o parzialmente in un accordo successivo

Un’altra questione che merita almeno un cenno è sicuramente quella relativa alla riduzione e/o alla rinuncia del superminimo.

Ed infatti, nel tempo, l’importo del superminimo può diminuire fino a scomparire del tutto, circostanza che assume rilevanza in due casi particolari:

  • nel caso in cui il contratto collettivo applicato prevede degli aumenti retributivi e
  • in ipotesi di riconoscimento del livello superiore nei confronti del lavoratore.

Al riguardo, si ribadisce ulteriormente che:

  • si dovrebbero considerare assorbibili i cosiddetti “superminimi generici”, e cioè quei superminimi che non siano ricollegabili, ad esempio, a particolari meriti del lavoratore;
  • il datore di lavoro non può assorbire il superminimo nel caso in cui (i) tale emolumento retributivo sia espressamente indicato come non assorbibile, (ii) se il superminimo è “di merito”, quindi riconosciuto al fine di remunerare la maggiore qualità o onerosità del lavoro svolto dal lavoratore.

Ciò precisato è opportuno sottolineare che il superminimo individuale, essendo regolamentato dal contratto individuale di lavoro, è soggetto alla libera disposizione delle parti che dopo...

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