Il superminimo individuale, essendo regolamentato dal contratto individuale di lavoro, è soggetto alla libera disposizione delle parti che, dopo averlo concordato in un accordo individuale, possono eliminarlo totalmente o parzialmente in un accordo successivo
Un’altra questione che merita almeno un cenno è sicuramente quella relativa alla riduzione e/o alla rinuncia del superminimo.
Ed infatti, nel tempo, l’importo del superminimo può diminuire fino a scomparire del tutto, circostanza che assume rilevanza in due casi particolari:
- nel caso in cui il contratto collettivo applicato prevede degli aumenti retributivi e
- in ipotesi di riconoscimento del livello superiore nei confronti del lavoratore.
Al riguardo, si ribadisce ulteriormente che:
- si dovrebbero considerare assorbibili i cosiddetti “superminimi generici”, e cioè quei superminimi che non siano ricollegabili, ad esempio, a particolari meriti del lavoratore;
- il datore di lavoro non può assorbire il superminimo nel caso in cui (i) tale emolumento retributivo sia espressamente indicato come non assorbibile, (ii) se il superminimo è “di merito”, quindi riconosciuto al fine di remunerare la maggiore qualità o onerosità del lavoro svolto dal lavoratore.
Ciò precisato è opportuno sottolineare che il superminimo individuale, essendo regolamentato dal contratto individuale di lavoro, è soggetto alla libera disposizione delle parti che dopo...
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