Trasformazione di un contratto a tempo determinato con agevolazioni per gli over 50
Nel quesito si fa riferimento alla circostanza che la dipendente sia stata assunta con le agevolazioni previste dall’articolo 4, commi 8 e seguenti della legge 92/2012, relative alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi. Il comma 9 della normativa citata prevede che “se il contratto e' trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione”: quindi la agevolazione si cui alla legge 92 continua ad applicarsi, nelle modalità indicate, ove il contratto sia trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato. In proposito la circolare Inps n. 17/2015 ha espressamente sancito la incumulabilità dell’esonero di cui alla legge 190/2014 con la agevolazione in premessa: si ritiene, pertanto, che a seguito della trasformazione la azienda potrà continuare a fruire della sola agevolazione prevista dalla legge 92 e non anche di quella prevista dalla legge 190.
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