L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Trattamento fiscale e contributivo delle somme erogate in sede sindacale nel licenziamento a tutele crescenti

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di Camilla Fino

La domanda

In un licenziamento disciplinare motivato dalla giusta causa di un lavoratore rientrante nel contratto a tutele crescenti, l’importo offerto e consegnato al lavoratore ai sensi dell’articolo 6 del Dlgs 23/2015 con un assegno circolare in sede sindacale al momento della sottoscrizione del verbale avvenuta a ridosso della scadenza di 60 gg. dalla data di intimazione con effetto della risoluzione retroattiva di circa un mese, è esente da contributi e tasse? Inoltre, la corresponsione contestuale di un importo definito: “trae origine dalla cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’ articolo 12, della Legge 30 aprile 1969 modificato dall’ articolo 6 del Dlgs 2 settembre 1997 n. 314”, è esente da contributi e assoggettata a tassazione separata?

La risposta approfondisce il regime fiscale e contributivo delle somme erogate in sede sindacale ai sensi dell’articolo 6 del Dlgs 23/2015 e dell’articolo 12 della Legge 153/1969, come modificato dal Dlgs 314/1997. Si chiarisce il trattamento ai fini Irpef e previdenziale, nei casi di licenziamento disciplinare per giusta causa, nel contesto dei rapporti a tutele crescenti, con attenzione alle tempistiche e alle causali indicate.

Premessa

Nel contesto di un licenziamento disciplinare per giusta causa, avente...