[1] La segnalazione interna è disciplinata dagli artt. 4 ss. del decreto.
[2] L’art. 4, comma 1, prevede che “I modelli di organizzazione e di gestione, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto”.
[3] Si tratta di tutti i soggetti indicati nell’art. 3, commi 3 e 4, cioè non soltanto i lavoratori subordinati e autonomi ma anche i professionisti o gli azionisti.
[4] Come detto, il soggetto che gestisce il canale di segnalazione interno deve mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni sia interne che esterne (art. 5, comma 1, lett. e), del decreto), e tali informazioni dovranno certamente essere contenute nella comunicazione che si effettua alle organizzazioni sindacali.
[5] L’autonomia del canale viene declinata da ANAC come “imparzialità e indipendenza”, mentre tra i soggetti che cui può essere affidata la gestione delle segnalazioni si fa riferimento, tra gli altri, agli organi di internal audit, all’organismo di vigilanza previsto dal d.lgs. n. 231/2001 e ai comitati etici (v. par. 3.1. delle linee guida).
[6] Per il settore pubblico, l’art. 4, comma 4, prevede che “I comuni diversi dai capoluoghi di provincia possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione”.
[7] Cfr. art. 1, comma 7, l. n. 190/2012.
[8] Par. 3.1. delle linee guida.
[9] Così al par. 3.1. delle linee guida.
[10] Il concetto di “seguito”, cioè delle attività cui è tenuto il soggetto che gestisce il canale di segnalazione, è definito dall’art. 2, comma 1, lett. n), del decreto.
[11] Secondo le linee guida ANAC è sufficiente un “fumus di fondatezza della segnalazione” (par. 3.1.).
[12] Come ricorda l’ANAC, “non spetta al soggetto preposto alla gestione della segnalazione accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall’ente/amministrazione oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all’interno di ogni ente o amministrazione ovvero della magistratura” (linee guida, par. 3.1.).
[13] Art. 12, comma 7, del decreto.
[14] In mancanza di tale avviso, il termine di tre mesi inizia a decorrere dopo sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
[15] La definizione di riscontro è nell’art. 2, comma 1, lett. o) del decreto.
[16] La segnalazione esterna è disciplinata dagli artt. 6 ss. del decreto. Tra le attività più rilevanti dell’ANAC vi è quella di predisporre le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Come detto, successivamente alla emanazione del d.lgs. n. 24/2023, l’ANAC ha adottato le sue linee guida con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.
[17] In particolare, dall’art. 4, che come si è visto disciplina la segnalazione interna.
[18] Con riferimento a tale ipotesi, l’ANAC cita il caso in cui il canale interno versi in una ipotesi di conflitto di interessi rispetto ad una specifica segnalazione, in quanto ad esempio soggetto segnalato o segnalante, non potendo in tal caso essere assicurato che alla segnalazione venga dato efficace seguito (linee guida, par. 3.1.).
[19] È previsto che l’ANAC possa non dare seguito ed archiviare le “segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità”: art. 8, comma 5.
[20] Art. 8, comma 1, lett. g).
[21] L’art. 8, comma 2, del decreto precisa che l’autorità amministrativa competente cui vengono trasmessi gli atti è tenuta a coltivare la segnalazione ed a mantenere la riservatezza sull’identità di tutte le persone coinvolte nonché sul contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
[22] Cfr. l’art. 15 della direttiva.
[23] La definizione di divulgazione pubblica è all’art. 2, comma 1, lett. f), mentre la relativa regolamentazione è all’art. 15 del decreto.
[24] Art. 15, lett. a), del decreto.
[25] In mancanza di detto avviso, i sei mesi decorrono dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento della segnalazione: art. 8, comma 1, lett. f), del decreto.
[26] Art. 15, comma 1, lett. c), del decreto.
[27] E’ questo l’esempio riportato dalle linee guida ANAC al par. 3.3.
[28] Art. 15, lett. b), del decreto.
[29] L’art. 15 prevede le condizioni per poter effettuare una divulgazione pubblica, mentre l’art. 16, comma 1, stabilisce le condizioni necessarie affinché scatti la protezione della persona segnalante.
[30] Cfr. sul punto le linee guida ANAC, par. 3.3.
[31] Cfr. il commento al Capo III del decreto.
[32] Art. 16, comma 1, lett. a).
[33] Art. 16, comma 1, lett. b).
[34] Cass. 16 gennaio 2001, n. 519; Cass. 16 febbraio 2000, n. 1749; Cass. 14 marzo 2013, n. 6501.
[35] Cass. 20 settembre 2023, n. 30866; Cass. 8 luglio 2015, n. 14249; Cass. 26 settembre 2017, n. 22375; Cass. 14 novembre 2017, n. 26867.
[36] Cass. 16 febbraio 2017, n. 4125; Cass., sez. civ. III, 10 giugno 2016, n. 11898; Cass., sez. civ. III, 20 ottobre 2003, n. 15646. Come si è detto (cfr. la nota 15 che precede) nell’ipotesi di denuncia anche la regola della continenza formale risulta attenuata, o del tutto superata, in virtù della riservatezza del canale utilizzato.
[37] Art. 16, comma 4, del decreto.
[38] Così il par. 2.2. delle linee guida.
[39] La divulgazione pubblica può essere anonima se il soggetto utilizza uno pseudonimo o un nickname, che non consente la sua identificazione (cfr. le linee guida ANAC, par. 3.3.).
[40] La protezione scatta anche se la segnalazione è stata presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell’Unione europea, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dall’art. 6 del decreto: v. ancora il quarto comma dell’art. 16 del decreto.