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Collaboratore familiare

Il figlio svolge la sua unica attività lavorativa presso l'impresa individuale artigiana di suo padre, il padre e il figlio non sono conviventi; visto che si tratta di attività non occasionale ma prevalente, il figlio è iscritto all'inail e all'inps ma non è mai stata costutuita formalmente l'impresa familiare. E' corretto affermare che la prestazione del figlio si presume a titolo gratuito e che egli non ha nessun obbligo di dichiarazione fiscale?

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di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Il figlio svolge la sua unica attività lavorativa presso l'impresa individuale artigiana di suo padre, il padre e il figlio non sono conviventi; visto che si tratta di attività non occasionale ma prevalente, il figlio è iscritto all'inail e all'inps ma non è mai stata costutuita formalmente l'impresa familiare. E' corretto affermare che la prestazione del figlio si presume a titolo gratuito e che egli non ha nessun obbligo di dichiarazione fiscale?

Nelle aziende non costituite in forma di impresa familiare ex art. 230-bis (come nel quesito in oggetto) il titolare può attribuire a ciascun collaboratore/coadiutore familiare una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa. I contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi ex art. 1, comma 5, della legge n. 233/1990 (circ INPS n. 22 dell'8 febbraio 2022) . Nel caso di attribuzione di tale reddito il coadiutore dovrà compilare il quadro RH del Modello UNICO. Si ricorda in proposito che, ove l'imprenditore si sia avvalso del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ovvero del regime forfetario, i collaboratori familiari sono esonerati dagli obblighi dichiarativi. Nel caso di cui al quesito, in mancanza di attribuzione del reddito come sopra specificato e in mancanza della percezione di altri redditi da parte del coadiutore, quest'ultimo non è tenuto alla presentazione della dichiarazione fiscale. Circa la seconda parte del quesito la prestazione lavorativa del familiare resa nell'ambito dell'impresa, in omaggio al principio della prestazione resa affectionis vel benevolentiae causa, è normalmente considerata gratuita, salvo la rigorosa prova contraria. Si noti tuttavia che la non convivenza degli interessati, come nel caso di specie, può rappresentare un indizio circa la sussistenza di una onerosità del rapporto.

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