L'esperto rispondeWelfare

Buoni pasto trattamento fiscale-previdenziale

di Roberto Vinciarelli

La domanda

Un datore riconosce a tutti i dipendenti un buono pasto telematico di 9 euro per ogni giorno effettivamente lavorato; nel 2022 un dipendente ha 200 giorni di effettiva presenza, con erogazione di buoni pasto per complessivi 1800 euro (ovvero 200 giorni x 9 euro di buono pasto giornaliero) di cui la parte esente è pari a 1600 euro (ovvero 200 giorni x 8 euro - importo giornaliero esente). L'importo imponibile è, quindi, di 200 euro.
E' possibile utilizzare il contatore di 3000 euro, Dl. 115/2022, articolo 12, per rendere esenti i 200 euro essendo lo stesso capiente per 1000 euro (3000 plafond/anno 2022 – 2000 utilizzato dal dipendente = 1000)?
Preciso, infatti, che il dipendente nel 2022 ha: 1500 rimborso utenze + 500 buono spesa = totale 2000 euro; 500 euro di rimborso asilo nido del figlio a fronte di una spesa sostenuta nell'anno 2022 di 2000 euro (articolo 51, comma 2, lettera f bis, tuir) all'interno di un piano welfare rivolto a tutti i dipendenti(regolamento).
I 200 euro (parte imponibile dei buoni pasto) vanno in 474 della cu/insieme ai 2000 euro previsti dal Dl. 115/202?

Relativamente al trattamento fiscale-previdenziale della redditualità del lavoro dipendente, si deve far presente che l'esenzione dei buoni pasto è limitata a specifici importi giornalieri (sui giorni effettivamente lavorati) determinati dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51 del Tuir ed in particolare a:
euro 4 per i buoni pasto cartacei;
euro 8 per i buoni pasto elettronici.
I buoni pasto, pur nel silenzio della norma, devono essere concessi alla generalità dei dipendenti ovvero a intere ...