Fringe benefit, automobile omologata come autocarro
Un'automobile attribuita come fringe benefit è stata recentemente omologata come autocarro ad uso N1 – uso proprio. Tale definizione dal 2000 ha soppresso e sostituito la registrazione "veicolo adibito ad uso promiscuo" e si differenzia dall' "uso terzi" per caratteristiche e possibilità di utilizzo. La nuova omologazione dell' automobile permette ancora di considerarla come fringe auto con applicazione della relativa tabella Aci per il calcolo?
L'uso di un mezzo immatricolato come "autocarro" (secondo il codice della strada si tratta del veicolo destinato al trasporto della merce e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse), non rientra nella disciplina sui fringe benefit se si tratta di un bene strettamente inerente al processo produttivo. Occorre tuttavia ricordare che l'Agenzia delle entrate, con decreto direttoriale 6.12.2006, al fine di evitare un uso improprio della disciplina fiscale di vantaggio relativa ai beni strumentali, sono stati individuati i mezzi che devono essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 164 del TUIR, a prescindere dalla loro omologazione, in quanto risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone. Secondo il citato decreto direttoriale i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone sono quelli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, hanno: - codice di carrozzeria F0 (Effe zero), - quattro o piu' posti - un rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in KW, e portata (P) del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180. Se l'automobile di cui al quesito rientra tra questi mezzi adattati che consentono il trasporto privato di persone (per i requisiti tecnici si rimanda al provvedimento richiamato), a nostro giudizio, risulta applicabile la disciplina dei fringe benefit (veicolo concesso ad uso promiscuo). L'autocarro di comodo (ossia il falso autocarro), infatti, rappresenterebbe un fringe benefit tassabile in base al combinato disposto degli artt. 9 e 51 TUIR (seppure l'articolo 51 faccia riferimento agli autoveicoli, autocaravan, …, e non agli autocarri), senza però risultare deducibile ai fini delle imposte gravanti sull'azienda. Si segnala altresì che non si rientra nel concetto del fringe benefit qualora il lavoratore, finito il turno di lavoro fuori sede, rientri a casa, anziché in azienda, e parcheggi il furgone senza utilizzarlo per motivi privati. In tale ipotesi non nasce alcuna obbligazione fiscale e contributiva (non si tratta di auto in uso promiscuo). Occorre altresì tenere presente che (di norma) l'assicurazione del furgone non copre i rischi derivanti dall'uso privato dello stesso (verificare con la compagnia di assicurazione).
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