L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Smart working o telelavoro?

Una dipendente è stata assunta in smart working con lavoro interamente da remoto. L'art. 18 della legge 81/2017 prevede che "La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa". Sorge quindi il dubbio che si tratti di telelavoro, è necessario fare comunicazione all'Inail con indicazione della postazione fissa, che nel caso in esame non c'è in quanto la dipendente è libera di lavorare dove meglio ritiene? a livello normativo l'accordo deve essere considerato di smart working (la dipendente è libera di organizzare il proprio lavoro in termini di luogo) o di telelavoro (la stessa opera da remoto cinque giorni su cinque)?

di Alberto Rozza

La domanda

Una dipendente è stata assunta in smart working con lavoro interamente da remoto. L'art. 18 della legge 81/2017 prevede che "La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa". Sorge quindi il dubbio che si tratti di telelavoro, è necessario fare comunicazione all'Inail con indicazione della postazione fissa, che nel caso in esame non c'è in quanto la dipendente è libera di lavorare dove meglio ritiene? a livello normativo l'accordo deve essere considerato di smart working (la dipendente è libera di organizzare il proprio lavoro in termini di luogo) o di telelavoro (la stessa opera da remoto cinque giorni su cinque)?

Lo smart working si differenzia sostanzialmente dal telelavoro per due ordini di motivi riscontrabili nella definizione contenuta nell'art. 18 della legge 81/2017: il primo che la prestazione viene svolta senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro e il secondo che l'attività viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Generalmente il lavoro agile viene attivato per andare contro le esigenze del lavoratore che ha la necessità di dover conciliare tempi di vita e di lavoro (es: accudire figli minori, prestare assistenza a familiari non autosufficienti o con disabilità). Pertanto se l'attività della lavoratrice ha le predette caratteristiche possiamo ritenere che si è dinnanzi al lavoro agile, con tutte le conseguenze che ne derivano: comunicazione telematica semplificata al Ministero del lavoro di cui al dm 149/2022 (si utilizza invece la procedura emergenziale del periodo Covid-19 se la scadenza dello smart working non va oltre il 31.12.2022), stipula dell'accordo individuale (è prevista un'esenzione solo fino al 31.12.2022 ad opera della Legge 142/2022 di conversione del DL 115/2022), comunicazione all'Inail, ecc. Diversamente, se la lavoratrice presterà l'attività unicamente dalla propria abitazione o altro luogo concordato, non lavorerà mai presso i locali aziendali (salvo eventuale presenza in sede per riunioni, per organizzare il lavoro, ecc..) e dovrà osservare un orario di lavoro preciso (generalmente coincidente con quello dei colleghi rimasti in presenza) allora si ricade nel campo di applicazione del telelavoro.

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