Sospensione periodo di prova
La funzione specifica del periodo di prova è quella di consentire alle parti del contratto di lavoro la verifica della convenienza della collaborazione reciproca. Pertanto, se il patto di prova non è sospeso da ipotesi di mancata prestazione lavorativa inerenti al normale svolgimento del rapporto (ad es. festività), viceversa è sospeso in relazione ad eventi in cui la prestazione non si è verificata per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del patto stesso (si veda ad esempio Cass 4573/2012). La cassa integrazione in deroga e la contestuale sospensione della attività aziendale, in quanto non prevedibili al momento della assunzione in prova, rientrano in questa ultima tipologia di eventi (a meno di previsioni contrarie della contrattazione collettiva, che non ricorrono in questo caso). Ne segue che la decorrenza del periodo di prova viene sospeso durante la cassa integrazione in deroga e riprende al termine di quest’ultima. Ai sensi dell’articolo 2096 c.c., in caso di "assunzione in prova", il datore di lavoro ed il prestatore "sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova" (comma 2); "durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità", salvo che la prova non sia stata stabilita per un tempo minimo necessario (comma 3). Pertanto il 30 giugno il datore poteva recedere per mancato superamento del periodo di prova, salvo diversi periodi minimi di prova stabiliti dal contratto individuale.
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