Aspettativa non retribuita e contratto a termine
La decisione del datore di lavoro di accogliere – del tutto volontariamente e liberamente - la richiesta del dipendente, concedendo un periodo di aspettativa più lungo (12 mesi invece di solamente 6) è certamente legittima, perché più favorevole all'interessato, quindi è possibile derogare a quanto previsto in via ordinaria da parte del contratto collettivo. Visto che ci si trova nell'ambito della libera volontà delle parti, e che tale concessione è senza dubbio legittima, ne consegue che anche il contratto a termine per sostituzione con durata pari a 12 mesi è pienamente legittimo. Come indicato dal Ministero del Lavoro, è opportuno far risultare nel contratto la causale “per sostituzione”, per godere dell'esenzione dai limiti numerici e dal versamento del contributo addizionale sui contratti a termine.