Buoni pasto amministratori
L'interpello citato dal gentile lettore concerneva il quesito inoltrato da una azienda circa la tassabilità di un piano di welfare (nella specie trattamenti estetici e rimborso per iscrizione e frequenza di corsi di lingua) offerto a due categorie di beneficiari, la prima costituita dai tre lavoratori dipendenti della società e l'altra costituita dai tre membri del Consiglio di Amministrazione. Una delle condizioni richieste dalla legge per ammettere la non tassabilità dei beni/prestazioni costituenti un piano di welfare, consiste nell'offrire tali piani “alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti”. Non è , in altri termini ammessa (sempre ai fini della non tassabilità dei beni e delle prestazioni) una offerta ad personam, ossia rivolta soltanto a singoli o a soggetti che non costituiscano “categorie” omogeneee di dipendenti. Nella fattispecie esaminata dall'interpello 522/2019, la Agenzia delle Entrate ha escluso che i tre Amministratori costituissero una “categoria” omogenea di soggetti in ragione del fatto che dei tre soltanto uno percepiva dei compensi dalla società. Si riportano di seguito le parole utilizzate dalla stessa Agenzia: “Al riguardo, come appena illustrato, nel caso di specie non sussiste il requisito della categoria omogenea di dipendenti dal momento che dei tre amministratori solo uno è retribuito per l'incarico dalla società. “. Di conseguenza, mancando il requisito essenziale della categoria omogenea, è stata esclusa la non imponibilità dei beni/servizi offerti nell'ambito del piano di welfare. La distinzione operata tra amministratori con compenso e senza compenso, pertanto, assume valenza, nel documento di prassi richiamato, ai soli fini sopra precisati. Venendo al merito del quesito (utilizzabilità dei buoni pasto da parte degli amministratori), ai fini della non imponibilità del servizio di mensa o dei servizi sostitutivi della medesima ( quindi anche dei buoni pasto, entro le soglie previste dalla normativa), la circolare MinFinanze 326/E/1997 ha chiarito che “la prestazione in questione debba comunque interessare la generalità dei dipendenti o intere categorie omogenee di essi”. Nel caso di specie trattasi di due amministratori che non percepiscono - entrambi - compensi. Costituirebbero pertanto una “categoria omogenea”. Tuttavia sorge qui la ulteriore difficoltà, peraltro evidenziata anche nella risposta ad interpello 522/2019, che dei buoni pasto corrisposti agli amministratori che non percepiscono alcun compenso per l'incarico svolto, “porta a ritenere che gli stessi assolvano una funzione essenzialmente remunerativa e debbano, pertanto, essere assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Tuir”. Aderendo a tale ultima impostazione si ritiene pertanto che dei buoni pasto offerti dalla società ai propri soci amministratori che non percepiscono alcun compenso, siano equiparabili a normali compensi e, come tali, interamente assoggettabili a tassazione.