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Le condizioni per l'applicazione delle retribuzioni convenzionali

Un'azienda con sede legale in Italia ha distaccato per tre anni un dipendente presso consociata in Giappone, applicando ai fini contributivi e fiscali la retribuzione convenzionale dell' ultima fascia stabilita per i Quadri- Industria. Il dipendente si è dimesso al 31/12/2022 e la società ha liquidato importi per Ferie non godute/permessi non goduti (maturati nei periodi ante distacco) per oltre 30.000 euro. Tale importo viene assorbito ai fini della determinazione della retribuzione convenzionale o lo assoggettiamo a parte a contribuzione Inps e tassazione Irpef?

di Marcello Ascenzi

La domanda

Un'azienda con sede legale in Italia ha distaccato per tre anni un dipendente presso consociata in Giappone, applicando ai fini contributivi e fiscali la retribuzione convenzionale dell' ultima fascia stabilita per i Quadri- Industria.
Il dipendente si è dimesso al 31/12/2022 e la società ha liquidato importi per Ferie non godute/permessi non goduti (maturati nei periodi ante distacco) per oltre 30.000 euro. Tale importo viene assorbito ai fini della determinazione della retribuzione convenzionale o lo assoggettiamo a parte a contribuzione Inps e tassazione Irpef?

Le retribuzioni convenzionali per i lavoratori che prestano attività all'estero nell'anno 2022 sono state individuate dal DM 23 dicembre 2021. Il testo del richiamato decreto ricalca sostanzialmente quanto stabilito dai precedenti decreti con cui il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, ha individuato le retribuzioni convenzionali per gli anni anteriori al 2022. Le seguenti considerazioni, quindi, pur riferendosi alla prassi e alla normativa del 2022, valgono per tutto il triennio in cui il lavoratore è stato in distacco in Giappone e assoggettato a tassazione e contribuzione sulla base delle retribuzioni convenzionali.
Assumendo ai fini del presente quesito che tutte le condizioni per l'applicazione delle retribuzioni convenzionali negli anni interessati siano soddisfatte, si analizza la possibilità di considerare i redditi liquidati per ferie e permessi non goduti già inclusi nell'imponibile determinato attraverso le retribuzioni convenzionali, di cui all'articolo 51, comma 8-bis del Tuir.
La determinazione della fascia di retribuzione convenzionale, come chiarito dal Ministero del Lavoro con la circolare 21 marzo 1990, n. 72, avviene confrontando la retribuzione nazionale con quella convenzionale. La retribuzione nazionale va intesa come il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell'indennità estero. L'importo così calcolato deve poi essere diviso per 12 e raffrontato con le tabelle delle retribuzioni convenzionali del settore corrispondente, giungendo così alla fascia retributiva convenzionale da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi e fiscali.
L'Inps nella circolare 26 gennaio 2022, n. 12 ha riportato alcuni casi in cui è necessario variare la retribuzione convenzionale stabilita a inizio anno, già illustrati a suo tempo nella circolare Inps del 20 giugno 1989, n. 141. In particolare una delle ipotesi riguarda la maturazione nel corso dell'anno di compensi variabili, non previsti o determinabili a inizio anno. Poiché questi elementi retributivi non sono inclusi all'inizio dell'anno nel calcolo dell'importo della retribuzione nazionale, da prendere a base ai fini dell'individuazione della fascia di retribuzione applicabile, occorrerà provvedere a rideterminare l'importo della stessa comprensivo delle predette voci retributive e ridividere il valore così ottenuto per 12 mensilità. Se per effetto di tale ricalcolo si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell'anno per il calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, si renderà necessario procedere ad un'operazione di conguaglio, per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell'anno in corso.
Prima di analizzare, nel caso oggetto del presente quesito, se il pagamento delle ferie e permessi non goduti incida sulla determinazione delle retribuzioni convenzionali o meno, va osservato che tali pagamenti si riferiscono a periodi di ferie e permessi accumulati dal lavoratore prima del distacco, quindi, non legati all'attività di lavoro svolto all'estero. Ciò porta ad escludere in partenza, mancandone gli elementi oggettivi, la possibilità che tali redditi possano essere ricondotti al sistema di determinazione dell'imponibile convenzionale per lavoro svolto all'estero. Pertanto si ritiene che dovranno essere assoggettati, secondo le ordinarie regole fiscali e previdenziali previste, i redditi per ferie e permessi non goduti.

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