Sostituzione per maternità della socia di una farmacia
Il quesito riguarda la possibilità di applicare lo sgravio contributivo previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 151/2001 (sostituzione di lavoratore assente per maternità) quando ad essere sostituita sia la socia accomandante, farmacista iscritta all’ENPAF, e a sostituirla una lavoratrice che non sia ancora farmacista (si presume non laureata in farmacia o comunque non abilitata) e che dunque debba versare la contribuzione all’INPS e non ancora all’ENPAF. In generale è ammessa la sostituzione anche di lavoratrici autonome (comma 5 art. 4 cit.), sempre che questo avvenga mediante l’assunzione di un lavoratore dipendente. Il quesito tuttavia pone due ordini di problemi del tutto peculiari. In primo luogo occorre verificare la possibilità di una sostituzione di un lavoratore ad alta e specifica professionalità (farmacista) con altro lavoratore non in possesso dei medesimi requisiti e comunque non in grado di garantire le stesse mansioni (ad es. la distribuzione dei farmaci, riservata ai farmacisti). Sul punto si ritiene che possa essere adottata una interpretazione aperta, in mancanza di una espressa imposizione normativa circa la necessaria corrispondenza tra la qualifica del sostituto e quella del sostituito. La finalità della sostituzione può infatti essere raggiunta anche mediante l’utilizzo di personale interno e l’adozione di un meccanismo di sostituzione a catena, purché naturalmente il tutto si svolga nell’ambito dello stesso tipo di attività (nel caso la gestione della farmacia). Maggiori perplessità desta però il secondo problema, ossia l’accesso al beneficio contributivo quando la sostituzione avvenga per un lavoratore iscritto ad altra forma di previdenza (rispetto all’INPS). Dal tenore del quesito pare che la socia accomandante versi contribuzione in via esclusiva all’ENPAF. Sul punto occorre rilevare che l’INPS (circolare n. 117/2000) ha chiaramente circoscritto l’ambito di applicazione della sostituzione di cui trattasi: a) alle aziende con meno di venti dipendenti; b) alle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546 (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali). E’ quindi molto probabile che l’INPS, al quale dovrebbe versarsi la contribuzione relativa al lavoratore in sostituzione (lavoratore dipendente non iscritto a gestioni diverse), pretenda il pagamento di detta contribuzione in misura intera, in quanto la lavoratrice sostituita, pur essendo autonoma, non rientra in alcuna di dette categorie. Deve però rilevarsi che lo sgravio in questione è a carico della fiscalità generale e, in ogni caso, l’ENPAF eroga l’indennità di maternità alle proprie iscritte secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 151/2001 (lo stesso contratto di lavoro dei farmacisti rimanda espressamente alle medesime disposizioni per la regolamentazione delle sostituzioni in caso di maternità). Potrebbe dunque esserci uno spazio per rivendicare l’applicazione dello sgravio, sulla base di una interpretazione estensiva del concetto di lavoratore autonomo.
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